Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21059 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 13/10/2011), n.21059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Presidenza della Regione Siciliana e Assessorati al Lavoro, Famiglia

e Beni Culturali, Ambientali e P.I., elettivamente domiciliati in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.R., V.R. e D.G., elettivamente

domiciliati in Roma, viale Mazzini 55, presso l’avv. Roberto

Mastrosanti, rappresentati e difesi per procura in atti dall’avv.

Casales Mangano Isabella;

– controricorrenti –

per la cassazione della decisione n. 529/2010, depositata dal

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in

data 19/4/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/10/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che le controricorrenti in epigrafe indicate, tutti dipendenti od ex dipendenti della Regione Siciliana, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici e, per l’effetto, venissero loro corrisposte le relative differenze economiche; che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformità e la B., la V. e la D. hanno promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti; che la Presidenza della Regione Siciliana e gli Assessorati al Lavoro, Famiglia e Beni Culturali, Ambientali e P.I hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario;

che le controricorrenti hanno contestato la fondatezza dell’impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari;

che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato relazione con la quale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;

che a questo proposito, giova rammentare che con le recentissime sentenze nn. 2065 e 2818 -2939/2011, queste Sezioni Unite hanno già rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base per l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza; che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato; che trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, l’impugnazione di cui si discute va, pertanto, rigettata; che in considerazione della data di proposizione del ricorso e dell’epoca delle suindicate pronunce, stimasi equo compensare per intero le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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