Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21059 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27763-2012 proposto da:

S.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 467/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/11/2011, R. G. N. 250/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione o cessazione materia

del contendere;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale GAETANO GRANOZZI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 18/11/2011, rigettava l’appello interposto da S.B., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 28/10/2009, con la quale era stata respinta la domanda del medesimo S. volta ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto all’attribuzione del livello C del CCNL di categoria per le mansioni asseritamente superiori espletate, senza soluzione di continuità, con decorrenza giuridica ed economica 1/1/2004.

Per la cassazione della sentenza S.B. ha proposto ricorso articolando due motivi, cui Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14/9/2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata copia del verbale di conciliazione sottoscritto. in sede sindacale. dal lavoratore e dal procuratore speciale della società in data 8 maggio 2014.

Osserva il Collegio che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, debba ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo.

Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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