Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21058 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 07/08/2019), n.21058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28611/2014 proposto da:

Impresa Costruzioni Ingg. F. e G. P. S.n. c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Casal Lumbroso n. 134, presso lo studio dell’avvocato

Lufrano Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Lullo

Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., Pa.Ma., U.E., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Teulada n. 52, presso lo studio

dell’avvocato Scarpa Angelo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Mauro Alessandro, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 168/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Mauro Alessandro che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto per infondatezza.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Gli avvocati C.N., U.E. e Pa.Ma. hanno chiesto al Presidente del Tribunale di Udine, a norma dell’art. 814 c.c., comma 2, di determinare le competenze per l’attività prestata quali arbitri rituali, nella procedura arbitrale promossa dalla Valdadige Spa nei confronti dell’Impresa Costruzioni F. e G. P. snc.

Il Presidente del Tribunale ha delegato per la trattazione il Dott. Pe.Gi., giudice anziano dello stesso Tribunale, il quale ha fissato l’udienza del 18 aprile 2013.

L’Impresa Costruzioni, costituitasi, ha sollevato eccezioni in ordine alla validità della predetta delega presidenziale, all’an e al quantum della pretesa avanzata dai ricorrenti.

Il Presidente del Tribunale, investito delle suddette eccezioni, ha confermato la designazione del Dott. Pe., il quale ha provveduto in data 20 novembre 2013, liquidando al collegio arbitrale il compenso di Euro 140000, oltre accessori, e ripartendolo tra i membri del collegio e il presidente.

La Corte d’appello di Trieste, con provvedimento del 6 giugno 2014, ha rigettato il reclamo degli arbitri, rilevando che: la delega delle funzioni presidenziali da parte del Presidente del Tribunale era conforme alle tabelle in vigore nel Tribunale, poichè il Dott. Pe. era il giudice più anziano addetto alla trattazione e decisione dei procedimenti di volontaria giurisdizione e, comunque, la violazione dei criteri tabellari non incideva sulla valida costituzione del giudice, potendo determinare al più una mera irregolarità priva di rilevanza esterna; le censure riguardanti la validità del compromesso e la regolarità della nomina degli arbitri erano riservate al giudizio di impugnazione del lodo; corretta era la quantificazione del compenso operata dal primo giudice.

L’Impresa Costruzioni F. e G. P. snc ha proposto ricorso per cassazione, resistito da C.N., U.E. e Pa.Ma..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente si osserva che il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento del presidente del Tribunale di determinazione del compenso degli arbitri, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, (Cass. S.U. n. 25045 del 2016).

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38,810 e 814 c.p.c., del R.D. n. 12 del 1942, artt. 7 ter, 47 e 104 e art. 25 Cost., per non avere la Corte di merito rilevato l’inesistenza dei presupposti legittimanti la delega del Presidente del Tribunale ad altro magistrato, essendovi nel Tribunale altro magistrato più anziano da designare per la trattazione del ricorso, con consequenziale nullità del provvedimento di liquidazione del compenso in favore degli arbitri.

Il motivo è inammissibile perchè censura solo una delle due autonome rationes decidendi, enunciate a sostegno della decisione impugnata: quella riguardante l’anzianità del Dott. Pe., sul presupposto che vi fosse altro magistrato più anziano, e non l’altra ratto, la quale è da sola sufficiente a sorreggerla, relativa alla non incidenza della dedotta violazione dei criteri tabellari sulla capacità e valida costituzione del giudice, attenendo il provvedimento di delega al funzionamento interno degli organi giurisdizionali.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 12 c.p.a., inesistenza e invalidità della clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare di compravendita e nella convenzione integrativa, inerendo la controversia a un procedimento amministrativo e, quindi, a interessi legittimi e non a diritti soggettivi.

Il motivo è inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis c.p.c., n. 1), secondo il quale il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c., al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 (Cass. n. 14799 del 2008). Si è anche rilevato che il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso (Cass. n. 15420 del 2018).

La dedotta violazione dell’art. 816 ter c.p.c., per avere il c.t.u. e il collegio arbitrale direttamente e illegittimamente acquisito documenti dalla P.A., non si è tradotta nella formulazione di un motivo ammissibile, mancando l’individuazione della statuizione impugnata e di specifiche censure.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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