Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21057 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 19/10/2016), n.21057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12790/2013 proposto da:

L.R.E., (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MANTOVANI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIOVO SRL, (OMISSIS), P.L. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

ALIMENTARI GIOVO SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

e legale rappresentante sig. P.L., P.L. (OMISSIS),

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO

VALENTINI, GIANGIORGIO CASAROTTO giusta procura speciale a margine

del ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

L.R.E. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 189/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIANGIORGIO CASAROTTO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi e compensazione delle spese.

Fatto

I FATTI

Con atto di citazione notificata il primo giugno 2004 la s.r.l. Giovo convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano l’architetto L.G., e, premesso che lo stesso Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Trento e passata in cosa giudicata il (OMISSIS), aveva dichiarato la risoluzione, per inadempimento dell’acquirente/convenuto, del contratto di compravendita di un immobile di proprietà di essa esponente, chiese che quest’ultimo venisse condannato al rilascio del bene e al pagamento dell’indennizzo dovuto per la consumata occupazione senza titolo.

In corso di causa, con ricorso depositato il 30.4.2009, la società attrice avrebbe poi chiesto un sequestro conservativo nei confronti del L., il quale – dopo aver spiegato domanda riconvenzionale nel procedimento principale chiedendo a sua volta la corresponsione di un indennizzo per i miglioramenti apportati in qualità di possessore di buona fede – eccepì che l’avvenuta cancellazione della società in data (OMISSIS), e la sua conseguente estinzione, rendevano improcedibili tutte le domande di controparte, poichè proposte da un soggetto inesistente.

In replica, l’attrice sostenne che, con atto ricognitivo di società del (OMISSIS) (atto anteriore, dunque, all’introduzione del giudizio) B.M.R. e P.L., detentori dell’intero capitale sociale della società al momento della sua cancellazione, avevano convenuto “di far rivivere e se del caso di ricostituire la Giovo s.r.l., revocando nel contempo lo stato di liquidazione”.

Il giudice di primo grado, sulla premessa che la duplice pretesa al rilascio dell’immobile e alla corresponsione dell’indennità di occupazione era sorta nel 1982 (epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2456 c.c. novellato), in ragione dell’effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione della compravendita, e che pertanto la fattispecie era regolata dalla norma citata nella sua precedente formulazione (in allora interpretata nel senso della sopravvivenza della società alla sua cancellazione sino alla definizione di tutti i rapporti obbligatori pendenti), respinse poi nel merito la domanda cautelare.

Con atto depositato il 28.9.2009 P.L. e B.M.R. spiegarono intervento volontario nel processo, aderendo, in via principale, alle domande proposte in citazione, e, in via subordinata, facendo valere le stesse in proprio, oltre a chiedere la retrocessione tavolare dei beni di cui alla compravendita ormai definitivamente risolta.

Con sentenza definitiva del 3.3.2010 il Tribunale di Bolzano condannò il convenuto al rilascio dell’immobile ed alla corresponsione dell’indennità da occupazione senza titolo a far data dal 6.6.1982 (quantificandola in Euro 246.163), dichiarando altresì l’attrice tenuta a sua volta ad indennizzare il L. per del valore miglioramenti apportati all’immobile (determinato in Euro 107.480).

La corte di appello di Trento, investita dell’impugnazione principale proposta da quest’ultimo (cui subentrò, in corso di giudizio la sua erede L.R.E.), e da quello incidentale della Giovo s.r.l., della B. e del P., rigettò entrambe, modificando in melius l’entità della somma dovuta alla R., alla cui corresponsione condannò, peraltro, le sole due persone fisiche appellate.

Per la cassazione della sentenza della Corte altoatesina L.R.E. ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

Resistono con controricorso B. M. R., P.L. e la Giovo s.r.l proponendo nel contempo ricorso incidentale.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato, mentre risulta fondato il primo motivo di quello incidentale.

IL RICORSO PRINCIPALE.

Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo – con il quale si lamenta l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, di un “aspetto di cruciale importanza”, costituito dalla corretta identificazione del soggetto che aveva provveduto ad evocare in giudizio il L., e cioè se a tanto avesse provveduto l’originaria società, ovvero la nuova s.r.l. Giovo, costituitasi in data (OMISSIS) – è del tutto privo di pregio.

Pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilità che esso presenta (la questione di diritto posta a questa Corte, difatti, attiene alla corretta instaurazione del rapporto processuale e della legittimazione ad agire di soggetto capace perchè esistente, che andava denunciata come vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come difetto motivazionale da omesso esame di un fatto storico in ipotesi pretermesso), la censura è destinata ad infrangersi, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con apprezzamento scevro da vizi logico-giuridici, di identificare come parte del giudizio la società attrice (cd. “nuova Giovo”), la cui costituzione ed esistenza risultava anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per assenza di motivazione.

Il motivo è palesemente infondato, avendo la Corte territoriale fornito ampia ed esauriente motivazione, che si estende per ben 5 pagine, (ff. 18-23 della sentenza impugnata) del suo convincimento in ordine alla sussistenza della legitimatio ad causam della società attrice, senza peraltro incorrere in alcun vizio logico-giuridico.

IL RICORSO INCIDENTALE.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento – art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento agli artt. 101, 99, 100 e 112 c.p.c..

Il motivo, che pone al collegio la questione della legittimazione passiva riconosciuta dalla Corte territoriale a B.M. e a P.L. con riferimento alla pretese del L. (e per lui della sua erede, odierna ricorrente principale), è fondato.

Si legge, difatti, nella sentenza oggi impugnata (f. 24) che “l’odierna parte appellante non ha mai esteso agli intervenuti la propria pretesa indennitaria”.

Tanto basta per ritenere non conforme a diritto la pronuncia di condanna emessa dalla Corte trentina nei confronti delle due persone fisiche oggi ricorrenti, al di là ed a prescindere dalla posizione processuale assunta nei confronti della società Giovo, e senza che spieghi influenza, in proposito, l’accettazione del contraddittorio rispetto alla domanda di indennizzo.

Inconferente appare, difatti, il richiamo alla pronuncia di questa Corte (Cass. 743/2012), che, con riferimento a diversa fattispecie (i.e. l’intervento di un litisconsorte che aveva assunto ab imo una posizione processuale del tutto coincidente con quella della parte in causa, mentre, nel caso di specie, la posizione degli intervenienti si poneva, sia pur in parte qua, in contrasto con quella della società) aveva considerato ammissibile la domanda e la relativa condanna.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può, pertanto, pronunciando nel merito, annullare la condanna della B. e del P., rigettando la relativa domanda.

Il secondo motivo del ricorso incidentale risulta assorbito dall’accoglimento della censura dianzi esaminata.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dei resistenti P. e B..

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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