Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21057 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2277g. proposto da:

S.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Gloria

Naticchioni e Francesco Naticchioni, con cui elettivamente domicilia

in Roma, Via Capo Miseno n. 21, presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

C.B.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Mauro Recanatesi, elettivamente domiciliata in Roma,

Via San Tommaso d’Aquino n. 116, presso lo studio dell’Avvocato

Recanatesi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in

data 6 aprile 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità

del ricorso ovvero il suo rigetto;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Naticchioni Francesco, che ha

chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. Recanatesi, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sull’appello proposto da C.B.L. nei confronti di S.C.M., in relazione alla sentenza n. 21074/2006 emessa dal Tribunale di Roma (sentenza con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal S. avverso provvedimento monitorio emesso dal medesimo tribunale sulla base di un assegno non trasferibile) – ha riformato integralmente la decisione del giudice di prime cure, rigettando, pertanto, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo.

La corte del merito ha ritenuto erronea l’impugnata decisione istruttoria di mancata ammissione della prova testimoniale articolata da entrambe le parti per dimostrare, da un lato (e da parte della opposta), l’esistenza di atti interruttivi della dichiarata prescrizione del diritto di credito portato dall’assegno sulla cui base era stato emesso il provvedimento monitorio e, dall’altro (e da parte dell’opponente), l’esistenza di una scrittura privata liberatoria dal credito ingiunto, scrittura di cui si era denunciato, peraltro, lo smarrimento. La corte territoriale ha ritenuto, dunque, che la prova testimoniale così ammessa in appello avesse in realtà dimostrato l’esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione consistiti in riconoscimenti del debito espressi in più occasioni dal debitore, rendendo tale accertamento assorbente anche in ordine all’ulteriore verifica della dimostrazione da parte dell’opponente della consegna dell’assegno per il decorso del termine di prescrizione. La corte ha ritenuto, altresì, non dimostrata la circostanza relativa all’esistenza della dichiarazione liberatoria della creditrice e ha respinto la richiesta sempre dell’opponente di sostituzione del teste deceduto con altro informato dei fatti di causa.

2. La sentenza, pubblicata il 6 aprile 2016, è stata impugnata da S.C.M. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui C.B.L. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 244 codice di rito, e artt. 2944, 2945, artt. 24 e 111 Cost. – si duole dell’ammissione in grado di appello della prove testimoniale articolata dalla parte avversa, come tale diretta a dimostrare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione per gli asseriti riconoscimenti del debito dello stesso S., ammissione che sarebbe stata illegittimamente disposta nonostante l’evidente genericità dei capitoli di prova in ordine alla dimostrazione anche temporale dei predetti atti interruttivi.

2. Con il secondo motivo si declina, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2727,2729,2944,2945 c.c. e 116 c.p.c., in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza e delle regole di giudizio di comune esperienza per la valutazione delle prove. Denuncia la parte ricorrente la violazione delle regole di esperienza socio-economica per le quali risulta usuale che la consegna dell’assegno dato in garanzia debba avvenire contestualmente alla consegna del denaro. Assume inoltre il ricorrente che la corte territoriale, contrariamente al disposto normativo di cui agli artt. 2944 e 2945 c.c., aveva fornito rilevanza probatoria a testimonianze che in alcun modo collocavano con precisione temporale i dedotti atti interruttivi della prescrizione, con ciò non consentendo neanche di calcolare la nuova decorrenza del termine prescrizionale.

3. Con un terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 244,245,257 c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2, e degli artt. 3,24 e 111 Cost.. Si denuncia come erronea la decisione istruttoria di non ammissione della richiesta sostituzione del teste deceduto con altro teste non inserito nella lista testimoniale, stante l’imprevedibilità dell’evento impeditivo che doveva consentire una rimessione in termini.

4. Con il quarto motivo si deduce error in ludicando e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che erroneamente la corte di merito aveva valutato come ininfluente la testimonianza di Di Marsciano, nonostante ne fosse stata esclusa l’ammissibilità in giudizio.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009).

Tuttavia, osserva la Corte come, nel caso in esame, i due capitoli di prova testimoniali ammessi dalla corte territoriale obbediscano ai quei canoni di specificità sopra ricordati, avuto riguardo proprio all’esigenza di collocare temporalmente le vicende in riferimento agli effetti del decorso del termine di prescrizione decennale (il capitolo tre va, peraltro, riferito all’epoca del precedente capitolo due di prova, al quale è legato dall’avverbio “contestualmente”).

5.2 Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione diretta delle prove testimoniali già correttamente scrutinate dalla corte di merito, con motivazione congrua ed esente da criticità argomentative.

5.3 Il terzo e quarto motivo di censura devono essere esaminati congiuntamente, in ragione del fatto che aggrediscono entrambi la decisione di non ammettere il teste in sostituzione di quello deceduto.

Venendo, prima, ad esaminare la quarta censura, occorre chiarire che il principio richiamato dal ricorrente in relazione al noto pronunciamento reso a Sez. Un. e di cui al n. 3840/2007 non si attaglia al caso di specie, in quanto, nella fattispecie in esame, la corte territoriale si è limitata a denunciare anche l’irrilevanza probatoria della testimonianza assunta dopo averne decretato l’inammissibilità, ma non ha decretato l’inammissibilità della domanda per assorbenti ragioni di carattere pregiudiziale. L’affermazione giudiziale di irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese comunque dal teste assorbe anche l’esame della terza censura.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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