Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21056 del 11/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27432-2011 proposto da:

B.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VIGNA FABBRI 29 SC A I 4, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., ora EQUITALIA NORD S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO,

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 665/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/06/2011 R.G.N. 893/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paolo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE; per delega verbale avv. SGROI;

udito l’Avvocato CHIRICOTTO SIMONA per delega Avvocato CIMETTI

MAURIZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 8 giugno 2011, n.665, ha rigettato il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto tardiva l’opposizione svolta da B.F., avverso l’intimazione di pagamento di Euro 29.747,60, notificatagli il 29 luglio 2009, in relazione alla cartella di pagamento notificata in data 7 novembre 2000, rigettandola anche nel merito.

2. Per la Corte territoriale l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 16 settembre 2009, era tardiva rispetto al termine di 20 giorni, previsto dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto della data di notificazione dell’intimazione di pagamento (ed anche oltre il termine di quaranta giorni, previsto per l’opposizione alla cartella dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5).

3. La Corte di merito escludeva un errore scusabile dell’opponente derivante da asseriti vizi dell’atto opposto, per essere stata regolarmente notificata la cartella di pagamento (in data 7 novembre 2000) – tanto che lo stesso opponente aveva rinunciato, in corso di causa, all’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento – e per essere risultati indicati, per relationem, nell’intimazione di pagamento, il termine per proporre opposizione, l’autorità competente a conoscere del ricorso, la natura del credito evinto dal chiaro riferimento alla cartella di pagamento, alla data della sua notificazione al B., all’importo contributivo ivi richiesto; riteneva, inoltre, irrilevante, agli effetti della ritenuta motivazione per relationem, che la cartella di pagamento non fosse stata prodotta in giudizio, giacchè doveva ritenersi legalmente conosciuta dal B., insussistente un onere di allegazione, all’intimazione di pagamento, della cartella precedentemente notificata, non dedotto, in primo grado, che neanche la cartella contenesse le prescritte indicazioni per individuare termini e modalità per proporre opposizione.

4. Avverso tale sentenza ricorre B.F., con ricorso affidato a due motivi.

5. EQUITALIA NOMOS s.p.a. ha resistito con controricorso.

6. L’INPS ha resistito con controricorso.

7. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

8. Il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione avverso l’intimazione di pagamento, sull’erroneo presupposto di quanto contenuto nella cartella di pagamento, non prodotta in causa, con la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito all’onere probatorio di produrre la cartella di pagamento (primo motivo); violazione e falsa applicazione del principio giurisprudenziale della motivazione per relationem e, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito superato la mancanza nell’intimazione di pagamento, il vizio formale L. n. 241 del 1990, ex art. 3, comma 4, (mancata indicazione/termini e autorità davanti alla quale ricorrere), evocando erroneamente la motivazione per relationem (secondo motivo, in via subordinata).

9. Il ricorso è infondato.

10. Il primo motivo è inammissibile sia per l’inadeguata devoluzione alla Corte di legittimità della violazione di una regola processuale attraverso la deduzione di un vizio motivazionale, sia perchè l’attuale ricorrente non ha svolto, in appello, alcuna censura relativamente alla ripartizione dell’onere probatorio di produrre la cartella di pagamento e devolve, pertanto, in questa sede, una questione non riproposta alla Corte di merito.

11. Ed ancora, l’impugnazione del ricorrente – incentrata sull’assunto secondo cui la mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento non avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenere inescusabile la tardiva impugnazione – non è pertinente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla documentata notificazione della cartella di pagamento e non sul diverso e nuovo profilo, inammissibilmente ora sollevato, in ordine alla carente motivazione della cartella quanto alle modalità per opporvisi e alla natura del credito preteso.

12. In ogni caso va ricordato che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, che il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e che l’amministrazione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (v., fra le tante, Cass., sez. 6, 15/02/2017, n. 4053 e la giurisprudenza ivi richiamata).

13. Il secondo motivo è inammissibile, perchè la denuncia della violazione di principi giurisprudenziali non è annoverabile in alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., e in ogni caso infondato, se volto ad infirmare il principio della conoscibilità, per l’interessato, dei termini e dell’autorità attraverso il riferimento, enunciato nell’intimazione di pagamento, ad autorità e termini per impugnare la cartella di pagamento (sulla motivazione per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, si veda, per tutte, Cass., Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722).

14. Il ricorso va rigettato.

15. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del quindici per cento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA