Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21056 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21941/2016 r.g. proposto da:

OMCN s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in

persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta a margone del ricorso, dagli

Avvocati Andrea Tina e Guido Maria Pottino, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio

dell’Avvocato Pottino.

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede

legale in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott.ssa P.P., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati

Arturo Botti e Dante Abbondanza, con i quali elettivamente domicilia

in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio

dell’Avvocato Sebastiano Ribaudo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata in

data 21.4.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Pottino, che ha chiesto accogliersi

il proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Ribaudo, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia – decidendo sull’appello proposto da OMCN s.p.a. nei confronti di BANCO POPOLARE società cooperativa (quale incorporante del CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCO s.p.a.), in relazione alla sentenza emessa in data 10 dicembre 2010 dal Tribunale di Bergamo (con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla società OMCN per la dedotta negligenza della banca nella negoziazione degli assegni tratti in favore della predetta società) – ha rigettato l’appello principale così proposto e, in accoglimento dell’appello incidentale presentato dall’istituto di credito, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite, riconoscendole in favore della banca anche per il giudizio di primo grado.

La corte del merito ha ricordato che la contestazione mossa dall’appellante al corretto svolgimento del mandato conferito alla banca (per la gestione degli assegni emessi in favore della società oggi ricorrente) riguardava 261 assegni che, nell’arco temporale compreso tra il giugno 2002 e l’ottobre 2005, non erano stati accreditati sul conto corrente intrattenuto con la banca, oggi controricorrente. Per tali assegni era stata dedotta la falsità delle firme di girata, unitamente alla falsità delle distinte con le quali la società cliente, di volta in volta, impartiva gli ordini di accreditamento dei titoli stessi sul conto corrente ovvero gli ordini di cambio assegni, e cioè di immediata monetizzazione dei titoli in favore della ricorrente. La corte territoriale ha evidenziato che, sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio, era emersa pacificamente la prassi instaurata tra le parti per la quale, da un lato, la società ricorrente era solita inviare, con cadenza settimanale, un fattorino che recapitava alla banca, in buste chiuse, gli assegni da versare sul conto corrente, nonchè quelli da monetizzare (con le relative distinte già preparate e sottoscritte) e, dall’altro, la banca, con medesima cadenza, inviava alla società cliente altrettante buste chiuse contenenti sia la documentazione attestante le operazioni di accreditamento dei versamenti sul conto corrente sia il contante oggetto della richiesta di monetizzazione degli assegni. Erano anche emerse dalla prova testimoniale – ha aggiunto la corte di merito – le ulteriori circostanze secondo le quali i due fattorini, che si erano succeduti nell’incarico sopra descritto ( E.L. e G.G.), erano stati adeguatamente incaricati delle operazioni di consegna dei plichi con missive datate 10 ottobre 2003 e 2 novembre 2004. Era altresì emersa la prassi per la quale il cd. cambio assegni era sempre preceduto da una comunicazione telefonica con il direttore ed il vice direttore dell’istituto di credito. La corte territoriale ha, dunque, escluso la responsabilità della banca in ordine alla mancata percezione da parte della società cliente delle somme non accreditate sul conto corrente ed oggetto della richiesta di monetizzazione degli assegni in quanto l’istituto di credito si era attenuto ad una prassi operativa invalsa tra le parti, che escludeva in radice la dedotta violazione dell’art. 43 Legge Assegni (perchè la monetizzazione dell’assegno avveniva in favore del prenditore degli assegni, secondo le disposizioni contenute nelle distinte recapitate dai fattorini) e che non aveva mai suscitato manifestazioni di dissenso o richieste di chiarimento da parte della società cliente nel corso del tempo. Nè del resto la società ricorrente – ha aggiunto il giudice di appello – aveva manifestato contrarietà al modus operandi della banca, nonostante l’entità degli ammanchi dovesse essere manifesta, al momento della contabilizzazione delle operazioni bancarie nelle scritture contabili della società stessa. La corte di merito ha altresì evidenziato che non vi erano neanche indizi dai quali poter inferire che le firme sui documenti provenienti dalla società ricorrente fossero apocrife e che la richiesta di cambio assegni rappresentasse un’anomalia, così sollevando la banca da ogni responsabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 21.4.2016, è stata impugnata da BANCO POPOLARE società cooperativa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui BANCO POPOLARE società cooperativa ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1218,1229,1176 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. – si duole dell’erroneità della decisione impugnata in relazione alla negata responsabilità della banca in relazione all’attività di cd. cambio assegni. Più in particolare evidenzia tale erroneità in relazione: a) all’affermata riferibilità alla ricorrente delle disposizioni (a firma apocrifa) di cui alle distinte consegnate dal fattorino; b) alla mancata rilevazione della negligenza della banca nel non aver verificato la falsità delle sottoscrizioni nelle distinte che non erano state sottoiscritte alla presenza del banchiere, ma negli uffici amministrativi della società cliente; c) al mancato accertamento dell’esecuzione da parte della banca delle disposizioni impartite mediante consegna al fattorino delle somme oggetto di monetizzazione degli assegni. Osserva la ricorrente che la corte di merito aveva omesso tali necessari accertamenti, argomentando l’assenza di negligenza della banca sulla sola base del fuorviante accertamento della sopra descritta prassi gestoria tra le parti, senza contare che il correntista non aveva, nel caso di specie, mai rilasciato quietanza della ricezione delle somme consegnate nelle mani del fattorino e che, per altro, la banca aveva accettato di eseguire ordini e disposizioni non sottoscritte alla sua presenza.

2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omesso accertamento del pagamento degli assegni presentati con le distinte “cambio assegni”. Si evidenzia che la corte di merito non avrebbe accertato l’esecuzione da parte delle banca degli ordini “cambio assegni” e dell’inserimento nelle buste consegnate ai fattorini delle relative somme monetizzate.

3. Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omesso esame della contestata genuinità delle sottoscrizioni apposte sulle distinte di cambio assegni e di girata per l’incasso degli assegni medesimi.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43.

5. Il ricorso è infondato.

5. Il primo motivo di censura è inammissibile.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la consolidata espressa da questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. da ultimo anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, intenda invece sollecitare la corte ad una rilettura degli atti istruttori volta ad una inammissibile rivalutazione del merito della decisione. E ciò con particolare riferimento alle dedotte questioni in fatto relative: all’affermata riferibilità alla ricorrente delle distinte consegnate dal fattorino; alla mancata verifica della falsità delle sottoscrizioni nelle distinte stesse; al mancato accertamento dell’esecuzione da parte della banca delle disposizioni impartite mediante consegna al fattorino delle somme oggetto di monetizzazione degli assegni. E’ di tutta evidenza come le predette doglianze, richiedendo una rivisitazione del merito della decisione in relazione alle valutazioni in fatto svolte dai giudici del merito, esorbitino dal perimetro di cognizione di questo giudice di legittimità e siano dunque irricevibili.

5.2 Il secondo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

5.2.1 Inammissibile risulta essere la doglianza nella parte in cui si richiede di nuovo una rivalutazione in fatto su circostanze per le quali la corte di merito ha peraltro speso una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, avendo spiegato che la monetizzazione degli assegni in favore della società prenditrice non rappresentava una operazione anomala nella gestione del conto corrente intrattenuto dalla società ricorrente, rispondendo ad una prassi invalsa tra le parti e secondo la quale la società cliente avvertiva il direttore della filiale della banca di questa necessità di liquidità in relazione alla quale inviava, tramite fattorino ed in busta chiusa, gli assegni con apposta la firma di girata del prenditore e la distinta già compilata dagli impiegati della società ricorrente.

Del resto la circostanza della prassi operativa di gestione del rapporto di conto corrente tramite disposizioni scritte già compilate e inviate tramite fattorino, oltre che essere stata provata nel corso del giudizio, non è stata neanche contestata da parte della società oggi ricorrente.

5.2.2 Infondata è invece la doglianza laddove deduce un omesso esame di un fatto decisivo, giacchè la motivazione impugnata ha esplicitamente argomentato sulla questione della esecuzione degli ordini di “cambio assegni”, spiegando la prassi sopra ricordata e dando atto della redazione per iscritto degli ordini stessi tramite la precompilazione delle distinte inviate tramite fattorino.

5.3 Il terzo motivo è anch’esso, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

5.3.1 Non risulta comprensibile la denunciata omessa pronuncia nei termini riferiti dal ricorrente e sopra ricordati, atteso che è lo stesso ricorso che, in relazione alla doglianza così formulata, riconosce che la motivazione impugnata non aveva ritenuto di ammettere alcuna verifica sull’autenticità delle sottoscrizioni delle girate degli assegni e delle distinte di cambio assegni, ritenendole irrilevanti ai fini del decidere, stante l’accertata diligenza della banca nella gestione del rapporto di conto corrente.

Ne consegue che non può affatto discutersi di una omessa pronuncia in presenza di una esplicita presa di posizione della motivazione in ordine alla dedotta questione delle falsificazione delle sottoscrizioni della documentazione sopra ricordata.

Nel resto il motivo di censura si attarda nell’esame di questioni di merito non censurabili in questa sede.

5.4 Il quarto motivo è infondato.

Sul punto va detto che – anche a voler superare il pur assorbente profilo della mancata indicazione degli assegni in questione come titoli con la clausola di “non trasferibilità” – l’esclusione della violazione dell’art. 43 sopra ricordato è stata argomentata dalla corte di merito con valutazione in fatto, secondo cui la monetizzazione dell’assegno avveniva sempre in favore del prenditore, e cioè dell’odierna società ricorrente, e non già in favore di terzi e solo la spedizione del contante avveniva tramite il servizio di trasporto dei plichi organizzato dagli uffici amministrativi della società.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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