Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21055 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 07/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Camerino

15, presso lo studio dell’avv. Romolo Cipriani, rappresentata e

difesa per procura in atti dall’avv. BIA Raffaele;

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91,

presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, rappresentato e difeso

per procura in atti dall’avv. Vulpis Elio;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/9/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Vulpis e l’avv. Vicinanza per delega;

Letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato

Generale Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che a seguito di concorso, la dott.ssa T.M. è stata assunta dal Comune di Bari come dirigente amministrativo preposto al Settore Staff Relazioni con il Pubblico; che con una prima Delib. giuntale n. 861 del 2006, il Comune ha però successivamente disposto la soppressione di alcune strutture dirigenziali al fine di una ristrutturazione delle stesse;

che con ulteriore Delib. giuntale n. 984 del 2007, lo Staff Relazioni con il Pubblico è stato perciò eliminato e le relative competenze trasferite alla Direzione Ripartizione Generale;

che il 4/12/2007, il Sindaco ha conferito alla dott.ssa T. la direzione del Settore Sport, facente capo alla Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e Sportive; che l’interessata ha reagito in via cautelare, ma l’adito giudice del lavoro ha riguardato le due delibere giuntali come l’espressione di un potere di macro organizzazione sottratto al suo sindacato;

che il collegio investito del reclamo ha condiviso l’anzidetta tesi, osservando in proposito che con le delibere di cui sopra, il Comune di Bari aveva modificato il proprio assetto mediante la riduzione delle posizioni dirigenziali, la eliminazione di numerose strutture ed il loro accorpamento in altre ripartizioni;

che la dott.ssa T. ha iniziato il giudizio di merito, sostenendo di aver subito un trasferimento illegittimo, che si era tradotto in un inaccettabile demansionamento dolosamente perpetrato in vista di una sua progressiva emarginazione;

che sulla base di tali premesse la dott.ssa T. ha pertanto richiesto al Tribunale di Bari di voler “a) accertare e dichiarare che l’allontanamento dall’incarico di direzione dello Staff Relazioni con il Pubblico aveva costituito atto di gestione illegittimo; b) accertare e dichiarare che il conferimento dell’incarico di direzione del Settore Sport aveva configurato illegittimo demansionamento; c) accertare e dichiarare che il conferimento del (predetto) incarico era stato attuato in esecuizione di condotta mobbizzante da parte datoriale; d) previa disapplicazione delle Delib. (giuntali) n. 861 del 2006 e n. 984 del 2007 e del consequenziale provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Sport, accertare e dichiarare il diritto alla reintegrazione nell’incarico di direzione del Settore Staff Relazioni con il Pubblico; e) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto ad essere adibita a mansioni equivalenti o considerate tali nell’ambito della classificazione professionale del Comune di Bari; f) in ogni caso condannare (quest’ultimo) al risarcimento di tutti i danni patiti”;

che il Comune di Bari si è costituito con memoria del 24/2/2010 osservando, fra l’altro, che la controparte aveva impugnato, “quale presupposto indefettibile delle proprie argomentazioni”, le Delib. n. 861 del 2006 e Delib. n. 984 del 2007 che, però, integravano degli atti di macro-organizzazione “rimessi alla giurisdizione del G.A e conoscibili solo indirettamente dal G.O. ai fini della tutela di un diritto soggettivo relativo al rapporto di lavoro del dipendente”;

che con ordinanza in data 12/3/2010 il giudice adito ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per la che con istanza notificata il 25/11/2010 la dott.ssa T. ha chiesto allora alla Suprema Corte di voler indicare il giudice munito di giurisdizione sulla causa da lei promossa; che il Comune di Bari ha depositato controricorso (illustrato da successiva memoria), con cui ha eccepito l’inammissibilità del regolamento perchè, da parte sua, non aveva mai contestato la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione dell’AGO; che il PG ha concluso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, così rettificato all’udienza camerale il mero errore materiale contenuto nella requisitoria scritta;

che a proposito dell’eccezione d’inammissibilità del regolamento, giova puntualizzare che l’istanza di cui all’art. 41 cod. proc. civ. rappresenta lo strumento giuridico messo a disposizione delle parti per l’immediata definizione delle questioni di giurisdizione;

che per tale motivo essa può essere presentata anche dall’attore del giudizio a quo sempre che non costituisca un espediente pretestuoso, ma corrisponda ad un reale interesse che, a sua volta, può derivare non soltanto dalla espressione di dubbi da parte dell’avversario o del giudice, ma anche da un’effettiva opinabilità della fattispecie (v., in tal senso, C. cass. nn. 15983-15987 del 2011); che tenuto conto del complessivo svolgimento e di tutte le particolarità della vicenda, la proposizione del regolamento da parte della dott.ssa T. non appare qualificabile come un espediente pretestuoso o dilatorio, per cui va ritenuto ammissibile ed esaminato da questa Suprema Corte; che con sentenza n. 3677 del 2009, pronunciata in fattispecie per molti versi analoga alla presente, le Sezioni Unite hanno stabilito che siccome il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 63 devolveva all’AGO tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., ivi comprese quelle in cui venivano in questione atti amministrativi presupposti, doveva di conseguenza ritenersi (così come, del resto, già chiarito da C. cass. SU n. 13169 del 2006 proprio in tema di variazioni della pianta organica), che al dipendente il quale avesse risentito una lesione del proprio diritto soggettivo per effetto di un provvedimento a monte non era consentito di scegliere fra l’azione davanti al giudice amministrativo per l’annullamento di quest’ultimo e quella davanti all’AGO per la tutela del rapporto, potendo rivolgersi soltanto al giudice del lavoro che, in ogni caso, era in grado di garantirlo pienamente anche in considerazione della possibilità di procedere alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi; che nel caso di specie la dott.ssa T. ha sostenuto di essere stata illegittimamente privata della direzione del Settore Staff Relazioni con il Pubblico, chiedendo perciò di essere reintegrata o, in subordine, destinata ad altro incarico equivalente;

che così deducendo, la dott.ssa T. ha fatto valere una posizione di diritto soggettivo, dolendosi direttamente dell’atto di gestione del rapporto senza domandare l’annullamento, ma soltanto la disapplicazione delle delibere cui aveva dato esecuzione;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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