Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21055 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21053 r.g. proposto da:

S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giovanna Anzuini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via R.

Alessandri n. 50, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

F.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), R.A. (cod. fisc.

(OMISSIS)) e R.T. (cod. fisc. (OMISSIS)), quali eredi di

R.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in

calce al controricorso, dall’Avvocato Dino Di Giacomantonio,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cardinala Massimi n. 8,

presso lo studio dell’Avvocato Di Giacomantonio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 19.2.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità

del ricorso, ovvero, in subordine il suo rigetto;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Giovanna Anzuini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Dino Di Giacomantonio, che ha

chiesto respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sull’appello principale proposto da S.A. e su quello incidentale presentato da F.I. e A. e da R.T. avverso la sentenza n. 255586/2014 emessa dal Tribunale di Roma (sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale avanzata da S.A. nei confronti del provvedimento monitorio emesso per Euro 50.000 in favore degli intimanti, sulla base di un assegno bancario non trasferibile tratto in data 3 settembre 2009 sulla (OMISSIS) in favore del dante causa degli odierni controricorrenti) – ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato la S.A. al pagamento della somma pari ad Euro 1000, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

La corte del merito ha ritenuto inammissibile l’appello principale per come formulato in quanto non rispettoso del dettato normativo di cui all’art. 342 c.p.c.; ha evidenziato, altresì, che il primo giudice aveva rigettato la proposta opposizione perchè l’assegno bancario, sulla cui base era stato emesso il contestato provvedimento monitorio, costituisce un negozio astratto che produce i suoi effetti obbligatori indipendentemente dalla causa dell’emissione del titolo e perchè, inoltre, la causale del pagamento collegato ad un’asserita operazione estorsiva era destituita da ogni fondamento probatorio. La corte distrettuale ha altresì evidenziato che l’appellante aveva completamente ignorato la ratio decidendi contenuta nel provvedimento gravato e che le doglianze sollevate nell’atto di appello si concentravano invece su questione del tutto avulsa dalla motivazione impugnata, questione che pertanto doveva considerarsi nuova (e cioè la presunta inversione dell’onere della prova ignorata dal primo giudice). La corte territoriale ha, invece, ritenuto fondato l’appello incidentale ed ha accolto la domanda risarcitoria avanzata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ricorrendo la colpa grave dell’appellante nell’aver proposto un gravame inammissibile per difetto di specificità e platealmente infondato.

2. La sentenza, pubblicata il 19.2.2016, è stata impugnata da S.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui F.I. e A. e da R.T. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. – si duole dell’accoglimento dell’appello incidentale in ragione della circostanza che gli appellati non avevano (diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito) avanzato appello incidentale in punto di accertata responsabilità processuale aggravata.

2. Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., comma 2. Osserva il ricorrente che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto nuova la prospettata questione dell’inversione dell’onere della prova in relazione al pagamento degli assegni circolari giacchè il profilo di doglianza era stata già sollevato in primo grado nella comparsa di risposta e riproposta nell’atto di appello.

3. Con un terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto il gravame sprovvisto dei necessari requisiti di specificità sulla base della doppia considerazione secondo cui, per un verso, l’assegno bancario costituisce negozio astratto che produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa di emissione del titolo e, per altro verso, il presunto episodio estorsivo era rimasto privo di sostegno probatorio. Si evidenzia, invece, che nell’atto di appello si era contestata la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice giacchè l’allegazione da parte degli intimanti (odierni controricorrenti) del presunto rapporto di mutuo intercorso con il dante causa di quest’ultimi aveva determinato il superamento dell’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 1988 c.c., con conseguente necessità di provare da parte dei creditori i fatti costitutivi del contestato credito restitutorio.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo di censura è infondato.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. (Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017).

Le consegue che la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3 può essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma, applicata anche d’ufficio, senza domanda di parte.

4.2 Il terzo motivo è anch’esso infondato ed assorbe l’esame del secondo.

La ricorrente non tiene conto, nella formulazione della censura già in grado di appello, che il tribunale aveva considerato l’assegno come titolo di credito e non già come mera promessa di pagamento (cui si applicherebbe, dunque, il disposto normativo di cui all’art. 1988 c.c. invocato dall’appellante), sicchè risulta non contestabile che la censura dell’appellante non aggrediva la ratio decidendi della motivazione impugnata.

Rappresenta, dunque, argomento del tutto irrilevante e decentrato rispetto alle ragioni della decisione, e cioè l’essere il decreto ingiuntivo fondato su un assegno bancario (per il quale il rapporto causale sottostante non rileva), quello relativo alle ulteriori contestazioni sollevate per l’allegazione da parte dei creditori del rapporto di mutuo, circostanza quest’ultima che non sposta le ragioni della decisione che si fondano, come detto, pur sempre sulla esistenza del predetto titolo e non già sulla validità del rapporto negoziale sottostante.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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