Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21055 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6150/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12
– ricorrente –
contro
G.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce
al controricorso, dall’avv. DI CUNZOLO Sara, presso il cui studio
legale, sito in Roma, alla via Aureliana, n. 63, è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6827/02/2018 della Commissione Tributaria
Regionale della CAMPANIA, Sezione distaccata di SALERNO, depositata
il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
Che:
– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto da G.F. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che doveva ritenersi “lecita” la notifica del ricorso in primo grado effettuata a mezzo PEC, che i giudici di prime cure avevano erroneamente dichiarato inammissibile, e, nel merito, che l’atto impositivo era privo di motivazione;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La difesa erariale con il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, 36 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 nonchè art. 111 Cost., comma 6, lamentando il difetto assoluto di motivazione della stessa, sub specie di motivazione apparente, per avere omesso di illustrare le ragioni per le quali sarebbe stata “lecita” la notifica a mezzo PEC dell’originario ricorso della contribuente.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 3-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, art. 16-bis (vigente ratione temporis) e art. 20, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, alla data della notifica del ricorso, effettuata il 17/10/2014, questa non poteva essere effettuata a mezzo PEC ostandovi le disposizioni all’epoca vigenti.
3. Con il terzo motivo la difesa erariale censura la statuizione di merito della sentenza impugnata deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 75 del 1993, D.M. n. 701 del 1994, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 e 30, e L. n. 212 del 2000, art. 7, e sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere l’atto impositivo privo di adeguata motivazione.
4. Il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.
5. Al riguardo deve ricordarsi che secondo l’insegnamento di questa Corte “Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile” (Cass. n. 9430 del 2018, nonchè Cass. n. 18321 del 2017 e n. 17941 del 2016 contenenti un’articolata ricostruzione di tutto il sistema normativo di riferimento).
6. Nella specie, la CTR non si è attenuta al superiore principio ritenendo, peraltro affermando con motivazione gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), come tale meramente apparente (Cass. n. 21801 del 2019; Cass. n. 4448 del 2014; v. anche Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016 nonchè Cass., n. 14927 del 2017), che la notificazione del ricorso fosse “lecito” e richiamando al riguardo una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1089 del 2013) niente affatto conferente, non trattando la specifica questione.
7. Pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, cui consegue l’assorbimento del terzo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto il processo non poteva essere proseguito.
8. Il formarsi della giurisprudenza in materia successivamente all’introduzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito, ponendosi a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando la spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020