Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21054 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14492-2015 proposto da:

A.G., C.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

CONDENTI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO ROMANO,

DOMENICA AMADDEO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 654/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il Comune di Lamezia Terme, sulla base di una sentenza penale irrevocabile, intimava a C.P. e A.G. di restituire una porzione di suolo individuata; i ricorrenti proponevano opposizione a precetto che veniva rigettata dal Tribunale di Lamezia Terme; la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello con la sentenza n. 654/2014 del 9.5.2014, qui impugnata. C.P. e A.G. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Comune, intimato, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare manifestamente infondato.

La sentenza d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la semenza di rigetto della opposizione a precetto depositata il 28.10.2008 in applicazione dell’art. 616 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, assumendo che esso preveda l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione, sia se introdotti prima dell’inizio dell’opposizione, e quindi in forma di opposizione a precetto, come il presente, sia se introdotti dopo.

ricorrenti con il primo motivo sostengono che sarebbe errata l’interpretazione della norma data dai giudici di merito, in quanto essa si applicherebbe per dato testuale alle sole opposizioni introdotte ad esecuzione già iniziata, e che comunque la norma sulla inappellabilità delle sentenze dovrebbe applicarsi solo ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della norma, essendo altrimenti incostituzionale. Con il secondo motivo denunciano che il giudice abbia rilevato d’ufficio la questione di inammissibilità dell’appello, senza previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, che avrebbe consentito ai ricorrenti di introdurre le argomentazioni in questa sede dedotte, privandoli di un grado di giudizio e limitando la loro difesa.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata, avente ad oggetto una opposizione a precetto, è stata decisa, in primo grado, con sentenza pubblicata il 28.10.2008 e pertanto, in base alla formulazione dell’art. 616 c.p.c. all’epoca vigente, la stessa non era assoggettabile ad appello ma direttamente soggetta al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7. Correttamente, pertanto, l’appello proposto è stato dichiarato inammmissibile.

Infatti, ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione (e non alla data di inizio del giudizio). Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2 (v. in questo senso, tra le altre, Cass. n. 13628 del 2015, Cass. n. 17321 de1 2011).

A ciò si aggiunga che l’art. 616 c.p.c., nel periodo di tempo in cui ha previsto l’inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione (e cioè tra il 1 marzo 2006, L. 24 febbraio 2006, n. 52, ec art. 22 ed il 4 luglio 2009, L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58), si applica sia ai giudizi di opposizione a precetto, sia a quelli di opposizione ad un’esecuzione già iniziata (Cass. n. 18161 del 2012).

A ciò si aggiunga che la questione di legittimità costituzionale proposta appare manifestamente infondata, non essendo costituzionalizzato il diritto a tre gradi di giudizio.

Deve poi anche escludersi che l’aver rilevato d’ufficio la questione di inammissibilità integri una violazione del diritto al contraddittorio, atteso che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (Cass. n. 19372 del 2015).

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato”.

I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata la memoria prodotta dai ricorrenti, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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