Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21054 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. e U.A., elettivamente domiciliati in Roma,

piazza Adriana 11, presso lo studio dell’avv. Giurato Ubaldo, che li

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Ente autonomo regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania,

elettivamente domiciliato in Roma, via Machiavelli 25, presso lo

studio dell’avv. CENTRO Pio, rappresentato e difeso per procura in

atti dall’avv. Incorpora Egidio;

– ricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 780/2009, depositata dalla Corte

di appello di Catania il 15/12/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/9/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Incorpora;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con ricorso depositato il 31/3/2000, R.A. ed U.A. hanno esposto al giudice del lavoro di Catania di essere stati assunti da Teatro Massimo V. Bellini di Catania in qualità di portieri a tempo determinato;

che il rapporto sarebbe dovuto durare soltanto dal 25/11/1996 al 30/7/1997, ma l’apposizione di tale termine aveva rappresentato una violazione della L. n. 230 del 1962, in forza della quale avevano pertanto diritto alla dichiarazione della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 26/11/1996;

che il Teatro Massimo V. Bellini si è costituito contestando la fondatezza delle avverse pretese;

che il giudice adito ha declinato la giurisdizione perchè il contratto posto a base della richiesta era stato era stato stipulato ed integralmente eseguito prima del 30 giugno 1998;

che la R. e l’ U. hanno interposto appello lamentando, come risulta dalla sentenza impugnata, che il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che il rapporto si era protratto anche “oltre la data nella quale e(ra) cessata la giurisdizione del giudice amministrativo”;

che la Corte di Catania ha, tuttavia, rigettato il gravame, osservando al riguardo che il Tribunale aveva correttamente deciso in relazione alla domanda proposta con l’atto introduttivo e che invocando in appello la prosecuzione del rapporto anche dopo il giugno 1998, le parti private avevano finito con ampliare la materia del contendere rispetto a quella sottoposta al primo giudice;

che la R. e l’ U. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 cod. civ. e del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 63 in quanto la pretesa da loro azionata rientrava certamente ne novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario non soltanto perchè aveva per oggetto il diritto all’assunzione, ma anche perchè traeva origine da un comportamento antigiuridico permanente, per il quale valeva la regola secondo cui la giurisdizione si determinava con riferimento al momento di verificazione del fatto dannoso; che il Teatro Massimo V. Bellini ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che in tema di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, queste Sezioni Unite hanno stabilito che il relativo diritto nasce dallo svolgimento giorno per giorno dell’attività, con la conseguenza che se quest’ultima è stata prestata in parte prima ed in parte dopo il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo per tutto quanto avvenuto anteriormente a tale data ed a quello ordinario per il prosieguo (C. cass. nn. 7398 del 2007 e 8456 del 2008);

che analogo principio vale anche per la contigua ipotesi di cause promosse per l’accertamento della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato previa dichiarazione della illegittimità del termine apposto dal datore di lavoro (C. cass n. 26018 del 2008);

che pure in tal caso, infatti, il diritto del lavoratore nasce dalla stipulazione del contratto e dalla sua esecuzione, che ove proseguita anche dopo il 30 giugno 1998, abilita il giudice ordinario che ne ravvisi le condizioni a dichiarare l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dal 1/7/1998;

che nella fattispecie in esame il Tribunale ha deciso conformemente al predetto principio declinando, come si è visto, la giurisdizione sul presupposto che i fatti posti a base della domanda si fossero esauriti prima del 30 giugno 1998; che la Corte di appello ha, dal canto suo, ritenuto nuova ed inammissibile la deduzione della prosecuzione del rapporto anche dopo la predetta data;

che l’esattezza di simile statuizione non è stata contestata dai ricorrenti, i quali si sono limitati a sostenere che trattandosi di causa volta a far valere il loro diritto all’assunzione, il Tribunale avrebbe dovuto prenderla in esame indipendentemente dall’epoca dei fatti che, comunque, avevano integrato un comportamento antigiuridico permanente soggetto, in quanto tale, alla cognizione del giudice munito di giurisdizione al momento della realizzazione dell’evento dannoso;

che la prima proposizione è infondata perchè ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e amministrativo, quello che rileva in base alla normativa transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 non è la natura del diritto a-zionato, ma il dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali o della emanazione del provvedimento generatore del diritto stesso;

che la seconda proposizione risulta invece nuova rispetto a quella che, secondo la sentenza impugnata, era stata posta a base della domanda originaria dei ricorrenti, che nulla hanno specificamente dedotto in contrario;

che il ricorso va pertanto rigettato, confermandosi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia promossa dalla R. e dall’ U., che vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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