Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21054 del 06/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21054 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 23301-2012 proposto da:
TURCATO GIANNI TRCGNN33C19H893Y erede di Turcato
Ginolfo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO
MARZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MAURO MARIA
GEMMA, giusta procura speciale a margine del ricorso per
revocazione;
– ricorrente contro
DEL SIGNORE PAOLO LUIGI, DELL’ORTO MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO
61, presso lo studio dell’avvocato PECORARO VALTER
ARNALDO, rappresentati e difesi dall’avvocato SORRENTINO
FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 06/10/2014

C t C

- controrkorrenti avverso la sentenza n. 5427/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE dell’8.11.2011, depositata il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Consolo (per delega avv.
Maria Gemma Di Mauro) che si riporta agli scritti e contesta la
relazione.

\

Ric. 2012 n. 23301 sez. M3 – ud. 12-06-2014
-2-

12/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

23301/2012

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – Gianni Turcato, quale erede di Ginolfo Turcato, ha

c.p.c., avverso la sentenza emessa dalla Terza sezione civile
della Corte di cassazione in data 8.11.2011,depositata in
data 17.1.2012, in materia di responsabilità professionale.
Resistono con controricorso Maria dell’Orto e Paolo Luigi Del
Signore quali eredi dell’avv. Luigi Del Signore.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di
cassazione, infatti, può essere basata esclusivamente
sull’errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa
nella lettura degli atti del processo

a quo,

ovvero degli

atti propri del giudizio di legittimità (v. anche Cass. ord.
10.6.2009 n. 13367)
L’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc.
civ., presuppone, quindi, che la decisione appaia fondata, in
tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la
decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di
un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale
documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od
affermare, cosicchè il fatto in questione sia percepito e
portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione,

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proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4

23301/2012

nonché posto a fondamento dell’argomentazione logicogiuridica conseguentemente adottata dal giudice di
legittimità ( Cass. ord. 15.7.2009 n. 16447).
La ricorrente fonda il ricorso per revocazione sul ritenuto

legittimità che – nell’accogliere il quarto motivo relativo
alla effettuata liquidazione del danno morale sulla base
della presunzione ex art. 2054 c.c. – ha riportato quanto
affermato dalla Corte di merito come segue: “—ne deriva che
non condivisibile è l’impugnata decisione là dove afferma che
“invero anche la colpa presunta è sufficiente per il
riconoscimento del danno morale e, comunque, non vi era la
prova della colpa in concreto costituita dall’investimento
del pedone sulle strisce pedonali”.
Laddove la locuzione “non” non era contenuta nella
motivazione della Corte di merito.
Ma una tale aggiunta erronea non vale ad individuare un
errore revocatorio per due ordini di ragioni.
Il primo è che si tratta di evidente imprecisione nel
riportare il brano della sentenza impugnata sul punto; il
secondo è che non costituisce fonte di una diversa percezione
dei fatti da parte della Corte di legittimità che ha fondato
l’accoglimento del motivo relativo all’erroneo riconoscimento
del danno morale basato sulla presunzione di legge di cui

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errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di

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all’art. 2054 c.c., e non sulla base di un accertamento in
concreto di illecito penale ex art. 185 c.c..
Una riprova di quanto detto la si ricava anche dal rigetto
del secondo motivo in cui la Corte di legittimità evidenzia

fatto – reato, “circostanza non verificatasi nel caso di
specie” (pag. 7 della sentenza).
In realtà, il ricorso per revocazione, attraverso il supposto
errore di fatto, tende ad una nuovo esame del merito che
consenta di condurre all’enunciazione di un diverso principio
di diritto.
Il che è palesemente inammissibile.
Conclusivamente, il ricorso per revocazione è inammissibile.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.
Il ricorrente ha anche presentato memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti
nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare.

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i(

il mancato accertamento, da parte dei giudici del merito, del

23301/2012

Non possono essere prese in considerazione le ulteriori
argomentazioni avanzate in sede di discussione dalla difesa
del ricorrente trattandosi di profili nuovi, non contenuti,
né evidenziati nel ricorso; come tali inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
complessivi

e

4.800,00,di cui C 4.600,00 per compensi, oltre

spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2014, nella camera
di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

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