Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21054 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6137/2019 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli avv.ti CONTARDI Riccardo e MURATORI Franco

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gino Funaioli, n.

54/56, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5198/04/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento emesse nei confronti di P.G., quest’ultimo ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR laziale rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente perchè proposto tardivamente avverso la cartella di pagamento che l’agente della riscossione aveva documentato essere stata regolarmente notificata. I giudici di appello, dopo aver dato atto della regolarità della notifica della cartella, non tempestivamente impugnata, richiamando i principi giurisprudenziali di questa Corte ha sostenuto che l’agente della riscossione non era tenuta alla produzione in giudizio dell’originale della cartella nè a dare prova del contenuto del plico spedito al contribuente, stante l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. una volta che l’atto, come nel caso di specie, era pervenuto all’indirizzo del destinatario e consegnato a persona qualificatasi come “cognata”, quindi a persona di famiglia con lui temporaneamente convivente, gravando sul medesimo la prova nella specie non fornita – di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Sostiene il ricorrente che la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti in giudizio dall’agente della riscossione, sostenendo che quest’ultima non aveva fornito la prova dell’esistenza della cartella di pagamento e della sua notificazione.

Il motivo, là dove deduce l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione proposta, è inammissibile sia per l’erronea deduzione del vizio di legittimità prospettato (error in iudicando anzichè error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.), senza che, peraltro, nel motivo si faccia univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 10862 del 2018), sia perchè l’eccezione in esame deve ritenersi implicitamente rigettata dai giudici di appello (cfr., ex multis, Cass. n. 29191 del 2017 e n. 2153 del 2020), come ammette la stessa parte ricorrente quando afferma che la CTR “non si è pronunciata, di fatto ritenendolo infondato il disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato da parte ricorrente relativamente alla documentazione prodotta dalla controparte” (ricorso, pag. 3).

2. Il motivo è invece fondato là dove viene dedotta la violazione da parte dei giudici di appello delle disposizioni civilistiche censurate.

3. Al riguardo deve premettersi che il ricorrente aveva eccepito in primo grado che l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova “in ordine all’esistenza della cartella di pagamento n. 09720060157139014000 sottesa all’intimazione di pagamento impugnata, nè tantomeno, in ordine alla sua notifica”, precisando di disconoscere “espressamente ed analiticamente le copie fotostatiche: dell’avviso di ricevimento” della cartella di pagamento, della “comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione; della relata di notifica non compilata”, “in quanto non ritiene esistente alcun originale”.

3.1. L’eccezione, che il ricorrente sostiene non essere stata esaminata dai giudici di primo grado, veniva riproposta in maniera analoga in grado di appello.

4. Ciò posto deve preliminarmente ricordarsi che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 – 01; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 – 01), con la precisazione che “Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia (…) è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014), come è avvenuto nel caso di specie.

5. Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.

6. In ordine alle conseguenze dell’operato disconoscimento deve in primo luogo ricordarsi che, in tema di produzione in giudizio delle copie fotostatiche delle retate di notifica prive dell’asseverazione di conformità all’originale, “L’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poichè l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c.” (Cass., Sez. 5, ord. n. 1974 del 26/01/2018, Rv. 646923).

7. Ne discende “che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” e ciò in quanto “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. n. 12737 del 2018; v. anche Cass. n. 7960 del 2003 e n. 13425 del 2014).

8. Tale principio non è scalfito dalle pronunce citate dal ricorrente e, precisamente:

a) nè da Cass. n. 14804 del 2014, perchè anche in questa si afferma a chiare lettere che “(…) la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439)”, per poi chiarire che solo “ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio il contratto in originale o in copia autenticata al fine della dimostrazione della sua esistenza e del suo contenuto e può avvalersi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale (cfr. Cass. 21.1.1985, n. 212; cfr. altresì Cass. 19.10.1999, n. 11739)”;

b) nè da Cass. n. 22770 del 2006, perchè, diversamente da quanto risulta dalla massima ufficiale (secondo cui “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma 5 dell’art. 22 cit.”), nella motivazione si afferma che tale disposizione “poneva al giudice l’obbligo di disporre” la produzione dei documenti originali ma solo “ove necessaria”;

c) nè da Cass. n. 19891 del 2017, che richiama espressamente il principio affermato da Cass. n. 13425 del 2014 (già sopra citata), secondo cui il disconoscimento della conformità della copia al suo originale “onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde””; nella fattispecie, infatti, la Corte, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR perchè ordinasse l’esibizione degli originali, evidentemente per non aver accertato la conformità del documento all’originale “attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” ovvero “aliunde” (come insegnano Cass. n. 12737 del 2018 e Cass. n. 13425 del 2014).

d) nè da Cass. n. 5077 del 2017, che richiama il principio affermato da Cass. n. 13425 del 2014, sopra citata, nonchè da Cass. n. 19680 del 2008 e n. 1525 del 2004, di analogo tenore.

9. Orbene, i suddetti principi non sono stati correttamente applicati dai giudici di merito, i quali non hanno effettuato alcuna valutazione della conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall’agente della riscossione agli originali, non rinvenendosi alcunchè nella motivazione della sentenza impugnata. Valutazione che i predetti giudici avrebbero dovuto effettuare in concreto, prendendo in considerazione gli eventuali specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi (Cass. n. 23092 del 2017; Cass. n. 24323 del 2018), giacchè, in mancanza, avrebbero dovuto ordinare all’agente della riscossione la produzione in giudizio degli originali dei documenti contestati, rilevanti ai fini del giudizio.

10. Da quanto detto discende l’accoglimento del motivo di ricorso nei termini di cui si è detto sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che riesaminerà la questione alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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