Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21053 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza

59, presso lo studio dell’avv. Orietta Bonifacio, rappresentato e

difeso per procura in atti dagli avv. Rifici Renato ed Enrico

Orlando;

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di Gioiosa Marea;

– intimato –

per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi a

seguito della sentenza n. 432/2005, depositata il 15/3/2005 da TAR di

Catania e la sentenza n. 370/2010, depositata il 29/10/2010 dal

Tribunale di Patti;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/9/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso

per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con ricorso depositato il 12/2/2002 presso la segreteria del TAR di Catania, L.G.F. ha chiesto il risarcimento dei danni cagionatigli dal Comune di Gioiosa Marea, che al fine di realizzare una strada ed altre opere pubbliche, aveva occupato senza mai espropriarlo un terreno da lui acquistato nel 1976;

che con sentenza n. 432/2005, il giudice adito ha però dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

che il L.G. ha riproposto allora la domanda davanti al Tribunale di Patti, che dopo aver qualificato l’occupazione in parte usurpativa ed in parte appropriativa, in quanto il Comune aveva appreso anche altre aree oltre a quelle previste nei progetti, ha declinato la giurisdizione con riferimento a queste ultime, ritenendola per le altre, in relazione alle quali ha condannato il convenuto al pagamento della complessiva somma di Euro 17.009,28, oltre accessori e spese processuali;

che il L.G. ha presentato a questo punto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, chiedendo alla Suprema Corte di voler risolvere il conflitto negativo creatosi fra il TAR di Catania ed il Tribunale di Patti relativamente ai terreni oggetto di occupazione appropriativa;

che il Comune di Gioiosa Marea non ha svolto attività difensiva;

che in considerazione dell’epoca dei fatti e della data d’instaurazione del giudizio, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b) che a seguito della dichiarazione d’illegittimità pronunciata da Corte cost. n. 204 del 2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa – quale è quella di cui si discute – rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un pubblico potere (Corte cost. n. 191 del 2006);

che alla luce delle predette norme, nonchè di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), queste Sezioni Unite hanno ripetutamente stabilito che il ristoro del pregiudizio conseguito all’irreversibile trasformazione di terreni occupati sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità dev’essere chiesto al giudice amministrativo (C. cass. n. 2030 del 2008), restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema d’indennità d’occupazione od esproprio (C. cass. n. 24632 del 2007) ovvero di danni da occupazione usurpativa (C. cass. 27737 de 2007);

che nel caso di specie risulta dalla sentenza del Tribunale di Patti che l’occupazione delle aree per le quali è sorto conflitto è avvenuta sulla base di progetti regolarmente approvati con delibere equivalenti a dichiarazione di pubblica utilità;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento dei danni derivati dalla loro apprensione;

che ne consegue la rimessione delle parti davanti al TAR di Catania previa cassazione della sentenza n. 432/2005, dal medesimo depositata il 15/3/2005;

che avuto riguardo all’oggetto della controversia ed al mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di Gioiosa Marea, stimasi congruo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza n. 432/2005, depositata dal TAR di Catania il 15/3/2005, rimette le parti davanti al medesimo Tribunale amministrativo e compensa per intero fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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