Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21052 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SFE Societè Financiere et d’Encaissement, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lucrino n. 5, presso lo studio dell’avv. Tamburro Lucio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Nicotra Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Agea Raffaello, Picchiarelli Sandro, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4166/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avv. Bonora Claudio, con delega orale,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Marcello Rosini, con delega,

che si riporta e chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza pronunciata il 30 ottobre 2015 dalla Corte d’appello di Milano, la quale, in riforma della decisione di primo grado – che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo – ha revocato il decreto ingiuntivo medesimo, recante condanna di pagamento di S.F. per la somma di Euro 20.000,00, oltre accessori, somma portata da due assegni bancari.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) gli assegni furono emessi a pagamento di fiches necessarie per giocare al Casinò di (OMISSIS), come anche sostenuto dalla società con la comparsa di risposta in appello; b) l’obbligazione di pagamento del corrispettivo delle fiches è relativa, quindi, a debito di gioco, categoria cui vanno ricondotti i negozi che, pur diversi dal contratto di gioco, mirano a costituire i mezzi o i modi di esecuzione del gioco stesso, al fine cioè di procurare la moneta convenzionale necessaria per giocare; sussiste, pertanto, una unica causa concreta ed il collegamento negoziale tra le due operazioni; c) trattandosi di obbligazione naturale, non è data l’azione per l’adempimento.

Resiste con controricorso l’intimato.

La ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso sono così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 183 c.p.c., in quanto con l’atto di opposizione lo S. aveva affermato di avere avuto rapporti solo con il Casinò, mentre la circostanza della vendita di fiches da parte della S.F.E., finalizzata al gioco, era emersa solo in grado di appello e per fatto della stessa appellata, che tuttavia è terza rispetto al contratto di gioco e svolge un’attività economica del tutto neutra nei suoi fini;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., perchè mai la S.F.E. ha confessato che la vendita delle fiches era finalizzata al gioco nel Casinò, circostanza desunta invece autonomamente dalla corte territoriale, restando gli assegni idonei ad integrare una promessa di pagamento titolata, tale da esonerare il portatore dall’onere di provare il rapporto fondamentale;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1933 c.c., per avere appoditticamente desunto il collegamento funzionale della vendita delle fiches con il gioco, laddove mutuo e gioco configurano negozi diversi, senza che detto collegamento nella specie fosse mai accertato e non mostrando l’ordinamento nazionale disfavore per il gioco d’azzardo gestito dallo Stato o dai concessionari autorizzati, che reputa lecito.

2. – Il primo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c..

Invero, la parte, contravvenendo al principio di specificità, non indica il contenuto degli specifici atti dei giudizi di merito, da cui desumere la fondatezza della doglianza: pertanto, deve farsi applicazione del consolidato principio (e plurimis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405) secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendo, in relazione al quale la corte è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, esige che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo.

Ciò in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errore processuale, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare – a pena, appunto, di inammissibilità – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzioni.

3. – I motivi secondo e terzo sono inammissibili, in quanto ripropongono un giudizio sul fatto.

Sostiene la ricorrente che, non avendo essa mai affermato che la vendita delle fiches fosse finalizzata al gioco nel Casinò, la corte d’appello avrebbe desunto la circostanza in modo erroneo dai fatti di causa, in tal modo ponendo nel nulla l’efficacia ex art. 1988 c.c. della dazione dei due assegni, ed avrebbe altresì ritenuto in modo parimenti erroneo un collegamento funzionale della vendita delle fiches con il gioco.

Ma, in tal modo, essa trascura di considerare che l’una e l’altra circostanza sono state l’oggetto di un apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie introdotte da entrambe le parti in giudizio: il quale costituisce, però, materia ineliminabile della valutazione dei fatti, riservata al giudizio insindacabile del giudice del merito.

I motivi in questione, dunque, mirano a dare una diversa versione dei fatti, a sè favorevole, rispetto alla ricostruzione probatoria sulla quale è basata la sentenza impugnata, prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, non potendo il motivo di ricorso per cassazione invece risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Per il resto, il giudice del merito ha – una volta accertata la cd. causa concreta dall’accordo complessivo, e facendo richiamo (a questo punto, superfluo, una volta ricostruito l’intero regolamento degli interessi delle parti) alla nozione di collegamento negoziale applicato il corretto principio di diritto, per il quale l’art. 1933 c.c. e la conseguente impossibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un giuoco o da una scommessa si applica tutte le volte in cui la dazione di denaro o di fiches risulti funzionalmente collegata all’attuazione del giuoco o della scommessa, di talchè possa ritenersi sussistente un diretto interesse a favorire la partecipazione al gioco (cfr. Cass. 2 aprile 2014, n. 7694).

La corte territoriale, pertanto, premessa la corretta esegesi del disposto dell’art. 1933 c.c. e dell’area fattuale coperta dalla relativa disciplina, ha per altro verso, compiutamente delineata la fattispecie ipotetica rilevante ai fini della decisione, ricostruito la vicenda concreta dedotta in giudizio all’esito di un puntuale esame dei rapporti nella sostanza intercorsi tra le parti e della volontà negoziale enucleata dall’intreccio delle loro condotte: intreccio ritenuto non implausibilmente indice inequivocabile di un interesse diretto della odierna ricorrente a che tale partecipazione si realizzasse effettivamente.

La non rispondenza di siffatta valutazione alle tesi difensive del ricorrente non deriva dunque da un error in iudicando in cui sia incorso il decidente.

4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA