Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21051 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19352-2014 proposto da:

G.E., A.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

FIORENTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FARRAUTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A,

presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RULFI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Guido Fiorentino difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Isabella Maria Stoppani difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A. ed G.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro B.L., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 4.2.2014 che, in accoglimento dell’appello di quest’ultima, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, ha rigettato la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da A. e G., convenuti in primo grado.

La Corte di appello, per quanto ancora interessa, ha rilevato che il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza di prova di atti di possesso consistiti nella pulizia del terreno della B. contestualmente a quella della fascia adiacente ad opera di incaricati dell’ A., mentre gii elementi esposti non erano idonei alla prova del possesso ad usucapionem in conformità della consolidata giurisprudenza sul punto. I ricorrenti denunziano col primo motivo violazione dell’art. 1158 c.c. perchè è pacifico che non hanno coltivato ma tale requisito non è essenziale.

Col secondo motivo denunziano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1158 c.c. nel riferimento ad una episodica pulizia.

Col terzo motivo lamentano violazione degli artt. 116 e 183 c.p.c., artt. 1158 e 1163 c.c., circa l’affermazione della sentenza che la difficoltà di accesso rendeva problematico alla B. rendersi conto degli intontenti disposti dall’ A..

Col quarto motivo deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Col quinto motivo lamentano omesso esame di fatto decisivo perchè accedevano e pulivano periodicamente la fascia di terreno di cui si tratta.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 1, 1 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla pane, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie. ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente respinta attesa l’equivocità degli elementi acquisiti indirettamente riconosciuti dagli stessi ricorrenti nel riferimento alla mancanza di coltivazione ed alle difficoltà di accesso.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2500 di cui 2300 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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