Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21051 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1462/2016 proposto da:

L.L.; P.L., P.D.,

Pi.Do., P.G. e P.T.T.: nella

qualità di eredi di Pi.Lu., elettivamente domiciliati in

Roma, Valsolda n. 45/e, presso lo studio dell’avvocato Di Terlizzi

Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato Chieco Pasquale, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Orazi e

Curiazi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Olivieri Vittorio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Rosito Luigi, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2033/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Chieco che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Olivieri Vittorio, con

delega, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza pronunciata il 12 gennaio 2016 dalla Corte d’appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo recante condanna di pagamento per la somma di Euro 119.783,61 e condannato S.C. al pagamento della minor somma di Euro 76.917,69 in favore di L.L. e degli eredi di Pi.Lu..

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che dall’importo preteso sia stata correttamente detratta la somma di Lire 50.000.000, portata da un assegno tratto da uno degli intimati in favore dello S., avendo disatteso le obiezioni avverse, posto che, da un lato, non vi è prova che il L. non fosse titolare del conto corrente sul quale l’assegno fu tratto e, dall’altro lato, la sottoscrizione del titolo vale come promessa di pagamento, che esonera ex art. 1988 c.c.colui in favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

Resiste con controricorso l’intimato.

I ricorrenti hanno depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., perchè il traente L. ha sottoscritto l’assegno in favore di Ro.An. e non del giratario S., onde non è applicabile l’art. 1988 c.c.;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 perchè il giudice di appello non avrebbe potuto liquidare le spese nella misura ivi disposta, atteso il valore della controversia nella sostanza pari ad Euro 28.405,12 e la finale vittoria dei ricorrenti;

3) in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e ss. e art. 1988 c.c., per avere compensato la somma di Lire 50.000.000, sebbene il credito azionato spettasse per la metà ciascuno agli originari ingiungenti, onde la compensazione non avrebbe potuto riguardare quanto dovuto agli eredi P.;

4) del pari in subordine, omesso esame di fatto decisivo, consistente nella estraneità del credito ai signori P..

2. – I primo motivo è inammissibile, in quanto introduce una questione di fatto.

Le due ragioni addotte dalla sentenza impugnata a fondamento della sua decisione – la mancata prova che il L. non fosse titolare del conto corrente bancario su cui l’assegno fu tratto e l’inadempimento dell’onere, sul medesimo gravante, di dimostrare l’insussistenza del debito relativo all’assegno de quo – sono autonome, in quanto dalla prima deriva la validità del predetto assegno come titolo di credito e dalla seconda comunque l’efficacia del medesimo quale promessa di pagamento, non essendo stata dimostrata l’insussistenza del rapporto fondamentale.

La prima ratio è peraltro censurata in modo inammissibile, dal momento che, al riguardo, i ricorrenti si occupano unicamente di riprodurre la fotocopia dell’assegno nel corpo del motivo. Ma, trattandosi di questione di fatto, da un lato tale produzione diviene inammissibile, non potendo il giudizio di merito essere ripetuto in sede di legittimità; dall’altro, il ricorrente avrebbe dovuto denunziare la questione nell’ambito del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

I ricorrenti tendono dunque a dare una diversa versione dei fatti, a sè favorevole, rispetto alla ricostruzione probatoria sulla quale è basata la sentenza impugnata, prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, non potendo il motivo di ricorso per cassazione invece risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

In presenza di una duplice ratio, pertanto, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

3. – Il terzo motivo è fondato, attesa la violazione sul punto, da parte della impugnata decisione, della regola secondo cui agli altri creditori solidali restano inopponibili le eccezioni personali, quale quella di compensazione, relative ad uno solo di essi, atteso il disposto dell’art. 1297 c.c., comma 2, secondo cui al creditore in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

4. – I rimanenti motivi sono assorbiti.

5. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perchè applichi il principio enunciato; alla medesima Corte si demanda altresì la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo ed assorbiti il secondo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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