Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21050 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16248-2014 proposto da:

AUTOTRASPORTI B.G. & A. SNC, in persona del suo

legale rappresentante, B.A., in proprio quale trasgressore,

nonchè socio e legale rappresentante, B.G., quale socio,

D.C.M., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LORENZO PISTONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI

PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PORDENONE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1000/2013 del TRIBUNALE di PORDENONE

dell’8/11/2013, depositata l’11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Don VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Valerio Bernardino (delega avvocato Lorenzo Pistone)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Autotrasporti B.G. ed A. snc, B.G. e A., D.C.M. e P.M. propongono ricorso per cassazione contro i Ministeri del Lavoro, dell’Interno e la Prefettura di Pordenone avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone 11.12.2013 che, in riforma della sentenza del GP di Pordenone, ha rigettato le opposizioni ai verbali di accertamento 25.11.2008 della direzione provinciale del lavoro di Pordenone emessi per aver effettuato più di quattro ore e mezzo di guida continua senza i prescritti periodi di pausa, un riposo giornaliero inferiore al previsto e per aver superato il numero di ore giornaliere di guida in violazione degli artt. 174 e 126 bis C.d.S..

La sentenza statuisce che il GP in extrapetizione aveva ritenuto il difetto di competenza funzionale della direzione provinciale del lavoro, statuisce la legittimazione passiva del Prefetto e conferma la legittimità del verbale esclusa dal primo giudice sul presupposto che gli ispettori del lavoro non rientrerebbero nel novero dei soggetti previsti dall’art. 12 C.d.S. e art. 57 c.p.p..

All’udienza del 17.12.2015 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la notifica del ricorso all’avvocatura generale dello Stato in Roma.

I ricorrenti denunziano con unico motivo violazione dell’art. 12 C.d.S. e art. 57 c.p.p. contestando la legittimazione della direzione provinciale del lavoro e richiamando le prerogative della polizia stradale in ordine ai cronografi ed al rispetto delle norme sulla circolazione con la conclusione del difetto di potere degli ispettori del lavoro ed il richiamo di giurisprudenza sulla tutela del lavoratori.

Ciò premesso si osserva:

Dato atto che non vi è specifica contestazione della infrazione per aver effettuato più di quattro ore e mezzo di guida continua senza i prescritti periodi di pausa, un riposo giornaliero inferiore al previsto e per aver superato il numero di ore giornaliere di guida in violazione degli artt. 174 e 126 bis C.d.S., va rilevato che le odierne censure, pur apparentemente articolate, sono generiche ed apodittiche limitandosi ad escludere il potere di controllo degli ispettori del lavoro in subiecta materia, asseritamente riservato solo alla polizia stradale.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione.

E’, pertanto, inconferente la richiamata giurisprudenza sul fondamento dei controlli da parte degli Ispettori del lavoro.

L’affermazione che l’espletamento dei servizi di polizia stradale è affidato agli organi elencati nell’art. 12 C.d.S. non esclude che i controlli sugli orari di lavoro siano prerogativa funzionale degli ispettori del lavoro.

Nè giova il riferimento all’art. 57 c.p.p. perchè nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997 n. 157). gli ispettori delle poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2. 1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli.

Le censure manifestano mero dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione e sono inidonee a ribaltarla anche in relazione alle prerogative degli ispettori del lavoro riconosciute. sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.5.2003 n. 13364).

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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