Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21050 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1413/2016 proposto da:

Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato Ribaudo

Sebastiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Abbondanza Dante,

Botti Arturo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Assicurazioni Generali S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1411/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ribaudo S. che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza pronunciata il 17 giugno 2015 dal Tribunale di Bergamo, il quale ha respinto l’appello contro la decisione del Giudice di pace della stessa città in data 8 maggio 2012, che aveva condannato il Credito Bergamasco s.p.a. al risarcimento del danno nella misura di Euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, corrispondente alla somma portata da un assegno non trasferibile illegittimamente incassato presso una filiale della banca predetta da soggetto diverso dal beneficiario.

Il tribunale ha ritenuto che: a) la negoziatrice risponde del pagamento per responsabilità contrattuale oggettiva, ai sensi dell’art. 43 L.A., dunque anche se senza colpa; nella specie, non è stata provata la condotta diligente, perchè la banca ha pagato ad uno sconosciuto, il quale aveva aperto contestualmente un conto corrente e dopo qualche giorno prelevato l’importo; b) non fu imprudente l’invio dell’assegno per posta ordinaria.

Non svolge difese l’intimata.

La parte ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L.ass., perchè la fattispecie richiede la colpa della banca, che nella specie non sussisteva;

2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con la quale essa aveva chiesto l’accertamento della responsabilità concorrente e prevalente della compagnia di assicurazioni, ai sensi dell’art. 1227 c.c., per avere spedito il titolo a mezzo di posta ordinaria.

2. – Il primo motivo è inammissibile.

Il giudice del merito ha reso invero una duplice motivazione, dapprima affermando la responsabilità oggettiva della negoziatrice, e, poi, ritenenendo altresì la colpa della medesima.

La seconda ratio è idonea a sorreggere la decisione: si tratta, invero, di un accertamento in fatto, che la ricorrente censura mediante osservazioni di completa genericità, inidonee a scalfire la pronuncia del giudice di merito.

3. – Il secondo motivo è infondato, avendo al contrario il tribunale sul punto motivatamente provveduto.

4. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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