Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21050 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16706-2019 proposto da:

CASEIFICIO B. BIEMME 2 SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAPONE PASQUALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10075/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 21 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla Caseificio B. Biemme 2 s.r.l. contro l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Salerno nell’ambito di procedura di esecuzione mobiliare attivata in forza di sentenza resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ad Euro 1.033,00. Osservava la CTR che, pur a voler ritenere che tutte le controversie d’importo non superiore ad Euro 1.033,00 beneficiano della esenzione dall’imposta di registro prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46 (istitutiva del giudice di pace), risultava “assorbente il rilievo che la pronuncia di che trattasi fu resa nell’ambito di procedura esecutiva, onde non può ritenersi applicabile l’esenzione in oggetto”.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e L. n. 374 del 1991, art. 46, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46 (istitutiva del giudice di pace) per le controversie d’importo non superiore ad Euro 1.033,00 non potesse trovare applicazione in fattispecie relativa ad ordinanza di assegnazione di somme emessa nel corso di una procedura esecutiva.

La censura è fondata.

La L. n. 374 del 1991, art. 46 – rubricato “regime fiscale” – istitutiva del giudice di pace, stabilisce che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.

Questa Corte (da ultimo, Cass. n. 31278 del 2018) ha chiarito che il fatto che la L. n. 374 del 1991, art. 46 risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di “cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00”. Si è sottolineato che la ratio della disciplina è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perchè di minimo valore e, quindi, di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro, infatti, è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986d, art. 37, che escluda dal pagamento dell’imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.

La CTR, escludendo dalla esenzione dall’imposta di registro prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, in causa di valore non eccedente la somma di Euro 1.033,00, il provvedimento di assegnazione di somme reso nell’ambito di procedura esecutiva, non si è conformata ai principi innanzi enunciati.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa pronuncia della CTR sulla questione concernente la mancata allegazione all’atto impositivo dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

 

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