Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2105 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2105 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 4653-2012 proposto da:
TURCO ANTONIO TRCNTN53A18H7030, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati SPADAFORA UMBERTO,
SICA SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
LEONARDO SRL, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato MOTTI
BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO, rappresentata e difesa dagli
avvocati PISANESCHI ANDREA, PISANESCHI NICCOLO’ giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

J3

Data pubblicazione: 31/01/2014

nonché contro
CREDITO FONDIAMO E INDUSTRIALE – FONSPA ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO
TERMINE SPA, in persona del proprio legale rappresentante che
agisce tramite la propria procuratrice PRELIOS CREDIT

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALETTI
ACHILLE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro
PIANTINO GIUSEPPE, PICCOLO ANNA

– intimati avverso la sentenza n. 2159/2011 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 04/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Sica Salvatore difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Zacco Gasperini Umberto (delega avvocato Andrea
Pisaneschi) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e
deposita n. 4 raccomandate A/R;
udito l’Avvocato Panini Alberigo difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti e deposita n. 1 raccomandata A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
nulla osserva.
Premesso in fatto
Ric. 2012 n. 04653 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

SERVICING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione, qualificata dal
giudice a quo come opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi degli artt. 619 e
620 cod. proc. civ.;
a seguito della legge 18 giugno 2009 n. 69, il cui art. 49, comma 2, ha
modificato nuovamente l’art. 616 cod. proc. civ., eliminandone l’inciso finale
introdotto con l’art. 14 della legge n. 52 del 2006, attualmente, sono soggette
all’ordinario rimedio dell’appello, e quindi al doppio grado di impugnazione, le
sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione c.d. pre-esecutiva che dei
giudizi di opposizione all’esecuzione, ivi compresi i giudizi di opposizione di
terzo all’esecuzione, atteso il richiamo di cui all’art. 619 cod. proc. civ.;
è sufficiente ribadire il principio, espresso da ultimo anche ai sensi dell’art. 360
bis n. 1 cod. proc. civ., per il quale ai fini dell’individuazione del regime di
impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in
vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano
deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006,
restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate
successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile
l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto
dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva
ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le
sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio
2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere
appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ.,
ai sensi dell’art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass.
ord. n. 17321/11).
nel caso di specie, essendo stata la sentenza pubblicata il 4 novembre 2011,
Antonio Turco avrebbe dovuto proporre appello; il ricorso per cassazione è
inammissibile.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Hanno depositato memorie sia i ricorrenti che il resistente FONSPA.
Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.

Ric. 2012 n. 04653 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-3-

“il ricorso è inammissibile poiché proposto per ottenere la cassazione di una

I rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art.
380 bis cod. proc. civ. non sono pertinenti, poiché attengono al merito
dell’impugnazione e nulla dicono riguardo alla proposta di
dichiarazione di inammissibilità di cui alla relazione. A quest’ultima ha
prestato adesione il Credito Fondiario e Industriale — FONSPA.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrente
, al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, Leonardo
s.r.l. e Credito Fondiario e Industriale — FONSPA S.p.A., delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate per ognuno nella somma
complessiva di € 6.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

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