Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2105 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2105 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 23642-2013 proposto da:
VEGNADUZZO GIUSEPPE,

elettivamente domiciliato in

ROMA, Via Francesco Orestano 21, presso lo studio
dell’avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SILVIA QUERINI;
– ricorrente contro
TAMAGNO ORESTE, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza
Cavour,

presso

cassazione,

la

della

Cancelleria

rappresentato

e

difeso

Corte

di

dall’avvocato

GIUSEPPE BAVARESCO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 30/08/2013;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

14.11.2017 n. 28 n.r.q. 23642-13 ORD

Rilevato che:

Pordenone, sezione distaccata di San Vito al Tagliamento, con sentenza depositata il 30/8/2013 la corte d’appello di Trieste, riformando
la prima decisione, ha accolto l’azione confessoria spiegata da Oreste
Tamagno, dichiarando fruire taluni di lui fondi in San Vito al Tagliamento di servitù di passaggio a carico della proprietà di Giuseppe Vegnaduzzo, condannato a rimuovere gli ostacoli.
2. A sostegno della statuizione la corte territoriale ha considerato che,
avendo

il

primo

giudice

rilevato

l’incertezza

del

risultato

dell’istruttoria testimoniale, poiché il titolo costitutivo della servitù
emergeva dal rogito per notar Fabricio del 23/2/1957 il giudice stesso
avrebbe dovuto accogliere la domanda e non rigettarla, ciò che invece
sarebbe dovuto avvenire, al contrario, solo ove la prova fosse stata
certa in ordine alla prescrizione per non uso. “Ad ogni modo” – ha osservato la corte – la prova testimoniale, secondo la corte stessa e diversamente da quanto opinato dal tribunale, aveva confermato il reiterato esercizio del passaggio, in particolare in base alla deposizione
di Sergio Ambrosio; quanto alle deposizioni dei testi Longo e Zadro, la
circostanza che non avessero visto nessuno transitare non poteva escludere che comunque sussistesse una pratica di transito; quanto al
contenuto della scrittura privata del 31/1/2005, la corte non ha ravvi-

i

1. Investita di appello avverso pronuncia di rigetto del tribunale di

sato in essa animus confitendi, essendo peraltro stata formata la
scrittura prima dell’acquisto dei fondi in capo a Oreste Tamagno.
3. Avverso tale sentenza Giuseppe Vegnaduzzo ha proposto ricorso
per cassazione articolato su tre motivi. Oreste Tamagno ha resistito

Considerato che:

1. Con il primo motivo, facendo riferimento al n. 5 dell’art. 360 primo
comma cod. proc. civ., il ricorrente ha dedotto l’erronea valutazione e
il travisamento della deposizione di Sergio Ambrosio che, dopo avere
avuto accesso attraverso il passaggio per cui è causa sia alla proprietà ex Fain sia alla proprietà Paiero, successivamente vi era transitato
solo per recarsi ai fondi Paiero, e non a quelli allora Fain poi divenuti
del signor Tamagno.
1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, poiché il ricorrente contesta la
sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, soggiacendo il ricorso ratione temporis alla formulazione del n. 5 dell’art. 360 comma
primo cod. proc. civ. applicabile ai procedimenti in cui le sentenze
impugnate sono state depositate. dopo 1’11.9.2012, il ricorrente stesso
avrebbe dovuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le

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con controricorso.

parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza

8053 del 07/04/2014).
1.2. Orbene, anche ove si voglia ammettere che in base alle trascrizioni contenute nel motivo sia dato comprendere con chiarezza il fatto
storico di cui si tratterebbe (verosimilmente la collocazione temporale
del passaggio del teste verso il fondo ex Fain, peraltro non precisamente delimitata sull’orizzonte degli anni in cui, secondo il ricorrente,
sarebbe comunque avvenuta; si utilizza infatti l’espressione “a partire
dagli anni ’80” – p. 5 del ricorso -, ciò che non smentirebbe in astratto un utilizzo nel ventennio antecedente la lite avviata nel 2006), non
sono riportati i dati relativi alla discussione tra le parti del fatto storico e, soprattutto, non è indicata la sua decisività. Ciò che conta, tuttavia, è che il motivo si traduce nella contestazione della valutazione
di una prova, come detto non ammissibile in base al nuovo testo del
parametro invocato secondo la giurisprudenza di questa corte.
1.3. L’inammissibilità, peraltro, discende in maniera ancora più radicale dalla circostanza che l’esame della prova testimoniale è stato effettuato dalla corte di merito “ad ogni modo”, cioè con una ratio decídendi subordinata e ad abundantiam rispetto a quella principale (v. p.
5 della sentenza) per la quale, anche condividendo la valutazione di
incertezza dell’esito delle prove per testi operata dal primo giudice,

non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n.

discendendo la costituzione di servitù da atto negoziale, secondo la
corte locale era onere di chi l’eccepisse dimostrare la prescrizione per
non uso, per cui il mancato approdo a risultati probatori certi ridonda
a carico dell’odierno ricorrente. Questi – a fronte di tale ratto premi-

to, sono inammissibili i motivi, come quello in esame, incompatibili
con il formarsi del giudicato interno sul punto.
2. Con il secondo motivo, in relazione al n. 3 dell’art. 360 primo
comrna cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione degli artt.
2730 e 2735 cod. civ., rilevando l’erroneità dell’esclusione della valenza confessoria della scrittura del 31/1/2005 ove il signor Tamagno
aveva dichiarato che “negli anni non è mai stato esercitato diritto di
transito … da parte degli aventi diritto, tant’è che l’accesso è stato
sempre interdetto da una sbarra”, posto che all’epoca il dichiarante
era comunque comproprietario (quale socio della Tarnagno Rino e Oreste s.n.c.) di particella costituente parte del sedime della strada.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile per la mancata impugnazione
della predetta ratio decidendi principale (v. sopra 1.1.). Invero, la
corte d’appello svolge le proprie considerazioni in ordine alla scrittura
asseritamente confessoria in ulteriore subordine anche rispetto alle
valutazioni della prova testimoniale (v. l’espressione alla p. 6 della
sentenza per cui “tanto basta per ritenere l’infondatezza
dell’eccezione di prescrizione”).
2.2. Anche in questo caso, il motivo è inammissibile pure da altri angoli visuali. Nel ricorso, ad es., in violazione del principio di autosuffi-

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nente – avrebbe dovuto impugnarla, per cui, ciò non essendo avvenu-

cienza, non è trascritta la convenzione in cui sarebbe contenuta la dichiarazione asseritamente confessoria, questa sola parzialmente trascritta, nell’impossibilità per questa corte di accedere agli atti cui il ricorso rinvia; ne deriva che, al di là di valutazioni di esclusiva compe-

della scrittura alla cui discussione in parte la censura inammissibilmente indulge, non si rende neppure possibile la verifica, nei limiti del
giudizio di legittimità, circa l’applicazione delle norme di diritto in tema di confessione, invocata dalla parte ricorrente: si consideri, ad
es., l’inapplicabilità del regime giuridico della confessione alle dichiarazioni a sé sfavorevoli da cui non constino gli elementi soggettivo e
oggettivo dell’istituto (su cui v. ad es. Cass. n. 23495 del
19/11/2010) o contenute in un contratto che sia qualificabile transazione (su cui v. Cass. n. 12691 del 19/06/2015).
2.3. L’inammissibilità inoltre,benché la parte ricorrente deduca (con
deduzione di cui non consta la precedente rilevazione nei gradi di merito) che all’epoca della dichiarazione il presunto confitente fosse, in
quanto socio della s.n.c., comunista di altra particella del sedime della
strada – discende altresì dal fatto che, come sottolineato dalla parte
controricorrente, il ricorrente pretende di riferire gli effetti della dichiarazione non già a una presunta prescrizione per non uso della
servitù goduta a favore della particella di cui la controparte era titolare all’epoca, ma alle porzioni di fondo per cui è causa, acquistate successivamente; ciò in contrasto con il disposto dell’art. 2731 cod. civ.,
che lega l’efficacia probatoria della confessione alla capacità di dispor-

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tenza del giudice di merito circa l’esclusione della valenza confessoria

re del diritto a cui i fatti si riferiscono (su cui v. ad es. Cass. n. 7135
del 09/04/2015, n. 15538 del 20/06/2013, n. 6473 del 24/04/2012,
n. 28711 del 03/12/2008 e n. 4015 del 06/04/1995).
3. Con il terzo motivo, sempre in relazione al n. 3 dell’art. 360 primo

proc. civ. sia dell’art. 1027 cod. civ., cóntestando la parte ricorrente
avere la corte d’appello, nel dichiarare esistente la servitù, omesso di
limitarla all’uso agricolo, come precisato con lo stesso atto di appello;
onde la corte territoriale sarebbe incorsa in ultrapetizione. Nell’ambito
del motivo, poi, la parte deduce anche in ordine a errore materiale in
cui la corte di merito sarebbe incorsa nell’indicazione di una particella
fondiaria.
3.1. Il motivo è inammissibile. A prescindere da ogni rilievo, in ordine
alla questione dell’indicazione di una particella fondiaria in sentenza in
luogo di altre, circa la non deducibilità in cassazione degli errori materiali contenuti nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 10727 del
08/05/2013), ti¢:al. questione proposta ex professo in merito alla
mancata menzione dell’uso agricolo deve rilevarsi come nella motivazione della sentenza (p. 5) la corte territoriale abbia con chiarezza richiamato il titolo negoziale costitutivo della servitù, limitandosi poi in
dispositivo a dichiararla esistente a vantaggio e a carico dei fondi interessati (salvo quanto detto in ordine all’elencazione delle particelle): nessuna omissione può dunque individuarsi circa la natura del
passaggio, discendente dalla motivazione in riferimento al titolo (cfr.
Cass. del 2013 ult. cit.), e peraltro incontroversa (cfr. controricorso),

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comma cod. proc. civ., si è dedotta violazione sia dell’art. 112 cod.

di cui – ove emergessero difficoltà esecutive – potrà dibattersi nella
sede deputata.
4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo
soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eurs – 200 per esborsi ed euro 2.000 per compensi, oltre spe-

t

se forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda
civile, in data 14 novembre 2017.
Il presidente
(L. Matera)

IIF

rigo ‘o Giudiziario
ERI

DEPOSITATO IN

CANCELLERIA

Roma, 29 GEN. 2t118

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Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto

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