Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2105 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19248/2005 proposto da:

FALLIMENTO CONFEZIONI SAVORY S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Curatore Dott. M.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso l’avvocato NERI ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dagli avvocati RIELLO PERA Luigi, NERI

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso l’avvocato OZZOLA Massimo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MIGLIORINI MARIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. RIELLO PERA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato B. SALVAGNI, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16.5.01, pronunciando sull’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da D. G. avverso lo stato passivo del Fallimento della Savory s.p.a., accolse la domanda dell’opponente, ammise in via privilegiata i crediti di L. 997.004.914 e di L. 8.906.095 da questi vantati, rispettivamente, a titolo di provvigioni e di rimborso spese, e condannò il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio.

L’appello proposto dal Fallimento della Savory contro la decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 30.5.05.

La Corte di merito rilevò che la L. Fall., art. 99, che disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo, il assegna al soccombente un termine breve di soli quindici giorni per proporre appello e che pertanto, poichè la sentenza di 1^ grado era stata notificata al curatore il 21.12.01, l’atto d’appello, notificato il 21.1.02, era tardivo.

Il Fallimento della Savory s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a sette motivi di ricorso.

D.G. ha resistito con controricorso, nel quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei ricorso per difetto di specificità della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c., e per mancanza di prova del suo rilascio in data posteriore alla sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal D. ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è infondata e deve essere;

respinta.

La procura, con la quale il curatore del Fallimento della Savory ha delegato gli avv.ti Riello Pera e Neri “a difenderlo e rappresentarlo nel presente giudizio, conferendo loro tutti i poteri di legge e d’uso forense ed espressamente quelli di proporre eccezioni, domande, anche riconvenzionale, redigere e depositare memorie, formulare le conclusioni… nonchè chiamare in causa terzi” … è apposta a margine del ricorso per cassazione.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 26504/09, 15692/09, 1954/09) che, in tale ipotesi, la specialità della procura deriva direttamente dalla sua relazione materiale con l’atto con cui forma corpo e non dal suo tenore, sicchè, ai fini della sua validità, non occorre che essa contenga espresso riferimento al giudizio di legittimità od alla sentenza contro la quale si rivolge, nè rileva che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

Analogamente, la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione della stessa con il ricorso al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, nonchè dalla nomina di un difensore del foro di Roma, presso il cui studio il ricorrente ha eletto domicilio (Cass. nn. 16907/06, 1761/06, 26233/05).

2) Con il primo motivo di ricorso, il Fallimento della Savory, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 5 (nel testo anteriormente vigente ed applicabile ratione temporis al caso di specie), rileva che il D., col ricorso formalmente qualificato “opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98”, aveva in realtà proposto una domanda nuova, chiedendo l’ammissione di crediti non dedotti in sede di insinuazione tempestiva, e che pertanto il relativo giudizio, qualificabile come di insinuazione tardiva, non era soggetto allo speciale regime di impugnazione previsto dalla norma (erroneamente) applicata dalla Corte di merito.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo l’insegnamento costante e consolidato di questa Corte, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio ed. dell’apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell’azione proposta che sia stata effettuata dai giudice del provvedimento stesso ed indipendentemente dalla sua esattezza (Cass. nn. 2434/08, 26294/07, 11572/05, 454/05, 15783/04).

Nel caso di specie la qualificazione di opposizione allo stato passivo dell’azione proposta dal D. non è mai stata in contestazione nel giudizio di primo grado, nel quale il Fallimento, proprio in ragione della natura dell’azione; aveva eccepito l’inammissibilità delle domande contenute nel ricorso introduttivo che apparivano “nuove” rispetto a quelle formulate dall’opponente in sede di insinuazione tempestiva.

L’interpretazione della sentenza del giudice a quo, che la Corte territoriale ha compiuto allorchè ha confermato la suddetta qualificazione contestata per la prima volta dal Fallimento nella comparsa conclusionale depositata in appello) costituisce, peraltro, accertamento di merito, sicuramente non censurabile nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e neppure censurabile ai sensi del n. 5 della medesima norma, siccome ampiamente e congruamente motivato.

Il rigetto del primo motivo di ricorso preclude (ed assorbe) l’esame degli ulteriori sei motivi, con i quali il Fallimento, denunciando vizi di omessa pronuncia della sentenza impugnata, lamenta che la Corte di merito, arrestandosi al rilievo dell’inammissibilità dell’appello, abbia omesso di esaminare i motivi di gravame illustrati.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare a D.G. le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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