Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2105 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26555-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 407/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La (OMISSIS) s.p.a. impugnava la cartella di pagamento emessa da Serit Sicilia s.p.a. per la riscossione coattiva di IRPEG, IVA, IRAP, addizionale regionale, recupero credito d’imposta indebitamente utilizzato e sanzioni, ritenute alla fonte non versate, importi dovuti a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione alla dichiarazione modello 770/2003 presentata per l’anno d’imposta 2002.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso e la decisione, appellata dalla Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 407/34/11, pronunciata l’11/7/2011 e depositata il 26/9/2011, con condanna della appellante alla rifusione anche delle spese del grado.

Evidenziava il Giudice di appello, la mancata produzione in giudizio della lettera raccomandata r.r. del 29/7/2005, con cui la Agenzia delle Entrate avrebbe comunicato alla società contribuente l’esito del controllo, nonchè il contrasto tra l’affermazione di quest’ultima circa l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 e l’assunto dell’Amministrazione finanziaria che, costituendosi in giudizio, aveva al contrario sostenuto che il recupero del credito oggetto della cartella di pagamento si riferiva alla diversa fattispecie di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 con evidente violazione del diritto di difesa. Osservava, infine, che la mancata notifica del gravame al Concessionario non assumeva rilievo alcuno attesa la scindibilità della posizione di Serit Sicilia s.p.a. da quella dell’appellante.

Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con tre motivi, mentre l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate deduce, con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, giacchè la CTR non ha considerato che il controllo “formale” della dichiarazione consente all’Amministrazione finanziaria di escludere, in tutto o in parte, le errate ritenute d’acconto portate a scomputo e le detrazioni o deduzioni d’imposta non spettanti, nonchè di correggere errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente, e poichè non ricorreva nel caso di specie alcun dubbio in ordine alla debenza dell’imposta dichiarata e non versata, la società (OMISSIS) non poteva fondatamente far valere alcuna violazione del diritto di difesa.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, giacchè la CTR non ha considerato che, nell’ipotesi dell’omessa preventiva comunicazione di cui alla predetta disposizione, il contribuente può soltanto ottenere il pagamento di sanzioni ridotte e non la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 25 giacchè la CTR ha erroneamente considerato carente di motivazione l’atto impugnato, nonostante la conformità della cartella di pagamento al modello normativo, in quanto contenente tutti gli elementi richiesti dalla norma, sicchè il semplice raffronto tra i dati della dichiarazione della contribuente e quelli riportati nella cartella avrebbe consentito agevolmente la comprensione delle ragioni della pretesa tributaria.

I motivi d’impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

Il Giudice di appello, nell’ impugnata sentenza, afferma che l’Agenzia delle Entrate non ha provato l’invio alla contribuente della comunicazione circa il risultato del controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, della dichiarazione modello 770/2003, presentata per l’anno d’imposta 2002, che soltanto nella fase giudiziale ha esplicitato che il credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, pari ad oltre 180.000,00 Euro, concerneva l’art. 7 (incentivi per l’incremento dell’occupazione) e non l’art. 8 (agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate) di cui alla L. n. 388 del 2000, e che siffatta situazione di incertezza non era superabile a causa della mancata produzione in giudizio della lettera a.r. del 29/5/2005 con la quale l’Ufficio aveva informato la contribuente dell’esito del controllo e delle ragioni del recupero d’imposta.

Orbene, le doglianze della ricorrente, in modo assertivo e tautologico, non esaminano questi specifici passaggi motivazionali e, quindi, non appaiono centrate su alcune delle suddette rationes decidendi.

Va considerata, infatti, la carenza di autosufficienza dei motivi circa gli elementi desumibili dalla dichiarazione modello 770/2003, presentata per l’anno d’imposta 2002, nonchè dalla lettera a.r. sopra menzionata lettera a.r., di cui pure non è riportato il contenuto, in relazione alla motivazione della cartella di pagamento impugnata, che si sostiene non siano stati adeguatamente valutati dalla CTR della Sicilia, carenza che non consente di comprendere la reale rilevanza degli stessi ai fini del decidere.

La violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stati trascritti i richiamati documenti, impedisce alla Corte di verificare il contenuto degli stessi quale premessa indispensabile a qualsiasi esercizio nomofilattico che deve ovviamente fondarsi su fatti certi (Cass. n. 16134/2015; n. 8569/2013) non essendo possibile affermare o escludere la ricorrenza della asserita ipotesi di compensazioni indebitamente effettuate, per mancata compilazione dell’apposito “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, omissione dall’Agenzia delle Entrate ritenuta di ostacolo all’azione di controllo circa la spettanza del credito d’imposta di cui si discute, e neppure discernere tra violazioni sostanziali e violazioni meramente formali di cui si disquisisce nel ricorso.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e non necessità alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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