Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2105 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. R.G. 14092-2018 proposto da:

GRUPPO O. RIFORMATORI PER L’ULIVO, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO

48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA BAGIANTI,

PAOLO DE CATERINI;

– ricorrente –

contro

CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

C.G.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 517/2018 del

TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. ZENO IMMACOLATA che chiede

dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso,

confermandosi la competenza del Tribunale di Roma.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso del 25.3.2016, l’Associazione politica “Gruppo O.” o “Riformatori per l’Ulivo”, in persona del suo legale rappresentante C.G., anche quale eletto al Parlamento europeo e, dunque, in rappresentanza della disciolta “Lista D.P. O.”, chiedeva ingiungersi alla Camera dei Deputati il pagamento della somma di Euro 5.388.003,17 quale contributo dovutole L. n. 515 del 1993, ex art. 16, comma 3 e L. n. 195 del 1974, ex art. 6.

Il Tribunale di Perugia, accertata l’assunzione della nuova denominazione di “Alternativa per l’Europa” da parte della medesima ricorrente, emetteva la chiesta ingiunzione, che veniva opposta dalla Camera dei Deputati, che eccepiva, tra l’altro, l’inesistenza e la nullità della notificazione e del decreto, l’incompetenza del Tribunale di Perugia, il difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza nel merito, per essere i fondi pubblici elettorali stati pagati all’Italia dei Valori, che aveva depositato il simbolo “Lista D.P. O.” e per esser pendente, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, giudizio circa la spettanza dei contributi.

Nel contraddittorio con l’opposta Associazione, nell’attuale nome ed in persona del medesimo legale rappresentante, e successivamente costituitasi, a ministero di procuratori diversi, in persona di Cornelio Veltri che contestava la rappresentanza di C.G., il Tribunale di Perugia con sentenza del 10.4.2018, rigettava l’eccezione preliminare di nullità del decreto, costituito dalla copia in formato analogico estratta dal fascicolo telematico comunque sanata dalla costituzione della Camera, disattendeva l’ulteriore eccezione di nullità per incertezza del soggetto agente, che doveva individuarsi nel “Gruppo O.” o “Riformatori per l’Ulivo”, denominazione successivamente modificata con quella “Alternativa per l’Europa”, dichiarava la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo per esser competente il foro di Roma, in riferimento al disposto di cui agli artt. 19,20 e 25 c.p.c. trattandosi di mezzo attraverso il quale l’Associazione ricorrente, priva di sede effettiva in Perugia, intendeva conseguire una somma di denaro, irrilevante essendo il titolo del relativo credito, e riteneva assorbita ogni altra questione, tra cui quella dell’individuazione del legale rappresentante dell’Associazione ricorrente.

Avverso tale sentenza, l’Associazione “Gruppo O. Riformatori per l’Ulivo” ora “Alternativa Riformatori per l’Europa”, in persona di V.C. ha proposto regolamento di competenza, successivamente illustrato da memoria. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. La Camera dei Deputati ha depositato memoria.

C.G. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col proposto ricorso, l’Associazione lamenta che, nel declinare la propria competenza, il Tribunale non abbia colto la vera essenza della questione dedotta, e cioè che, per consentire una maggiore partecipazione politica, il forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 c.p.c. non può non coincidere in via alternativa con quello dei “tribunali capoluogo delle circoscrizioni di Corte di Appello ove la “Lista” si sia presentata alla competizione elettorale europea e abbia conseguito i fondi elettorali per effetto dell’esito del voto, essendo l’intervenuto ottenimento di rappresentanza parlamentare l’unico fatto costitutivo del diritto soggettivo e indisponibile ai fondi elettorali”. Ciò radicava la competenza del Giudice di Perugia, quale uno dei fori alternativi ove, per effetto della ottenuta elezione, era stato conseguito il diritto al contributo, la cui finalità costituisce una forma di sostegno dell’attività svolta dal partito “a valle” della competizione elettorale.

2. Va preventivamente rilevato che, ai soli fini qui in esame, la legittimazione di V.C. ad impugnare la sentenza ed a conferire il mandato ai difensori si desume dal verbale dell’Assemblea dei Fondatori dell’Associazione del 13.2.2018 (doc. 2). Tale documento risulta prodotto con le note autorizzate dinanzi al Tribunale (indicato in seno al ricorso a pag. 9) e nuovamente depositato in data 9.8.2018, non essendo, dunque, necessaria alcuna notifica ex art. 372 c.p.c., comma 2; la rappresentanza è stata poi confermata nell’assemblea dell’Associazione del 31.5.2018, con verbale notificato alle controparti. La questione relativa all’apprezzamento in termini di esercizio del diritto di recesso che C.G. avrebbe esercitato per effetto dell’avvenuta costituzione di un nuovo partito politico, su cui si sofferma il ricorrente in sede di memoria, è, invece, inammissibile, sia perchè esula dall’ambito di quelle deducibili in questa sede, sia perchè su di essa il provvedimento impugnato non ha pronunciato, ritenendola assorbita.

3. Il ricorso è pertanto ammissibile, ma, nel merito, è infondato. Va premesso che la circostanza che il credito abbia ad oggetto il contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese spettante a partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, contrariamente a quanto postulato nel ricorso e sottolineato in seno alla memoria, non è qui rilevante, dovendo in questa sede solamente individuarsi il giudice dotato di competenza territoriale a conoscere della sussistenza di siffatto diritto in testa all’Associazione politica che ha agito in monitorio per conseguirne il pagamento (cfr. Cass. SU n. 6331 del 2012, che ha chiarito come le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentati italiani al Parlamento europeo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario), il che non interferisce affatto con la destinazione dei fondi, che la ricorrente può utilizzare nel modo (e nel luogo) ritenuto più opportuno per lo svolgimento dell’attività politica al cui proficuo esercizio i fondi stessi sono vincolati.

4. Ora, muovendo, correttamente, da tale angolazione prospettica, il provvedimento impugnato ha escluso la competenza territoriale di Perugia, individuando quella di Roma, non solo in riferimento ai profili non contestati in seno al ricorso (e non più contestabili in seno alla memoria), del foro generale del convenuto – sede dell’ingiunta Camera dei Deputati – e del forum contractus -obbligazione sorta per effetto dell’approvazione del piano di riparto ad opera dell’Ufficio di Presidenza della Camera – ma anche al forum destinatae solutionis, che costituisce, invece, oggetto dell’impugnazione.

Ed al riguardo, va osservato che: a) va applicata nei confronti della Camera dei deputati, trattandosi di soggetto giuridico pubblico formalmente distinto dallo Stato, la regola erariale della tesoreria dell’Ente, che individua il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria, anche in deroga alle regole dell’art. 1182 c.c. ma non rende il relativo foro esclusivo, nè inderogabile; b) non avendo l’Associazione creditrice stabilito, all’epoca della proposizione del ricorso in monitorio – cui va fatto riferimento ex art. 5 c.p.c. – una sede legale, il luogo di adempimento dell’obbligazione riferito al suo domicilio deve esser individuato in quello in cui la stessa allora svolgeva l’attività in modo continuativo (art. 19 c.p.c., comma 2), il che trattandosi di un’associazione politica sta ad indicare il luogo in cui sono state adottate le scelte decisionali rilevanti per la vita del gruppo -in tesi da svolgersi nell’ambito dell’intero territorio nazionale- e non anche in quello ove i singoli associati abbiano svolto campagna elettorale e siano stati eletti. Tale luogo è stato in concreto individuato, nell’ordinanza impugnata, in Roma, quale luogo della sede di fatto ed effettiva e tale accertamento risulta correttamente individuato al lume degli elementi acquisiti in giudizio e considerati al riguardo (pag. 11 primo periodo della stessa sentenza), la cui concludenza non risulta, peraltro, adeguatamente censurata.

5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: in ipotesi di ricorso in monitorio proposto da un’associazione politica non riconosciuta per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese spettante a partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, per la quale sussistono più criteri concorrenti (artt. 18,19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto (nella specie l’opponente), che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In relazione al criterio del forum destinatae solutionis tale prova implica l’accertamento della sede, legale o di fatto dell’associazione politica stessa, e può esser fornita mediante la produzione dello statuto ovvero con altri elementi, inerenti al luogo ove si svolgono le assemblee della formazione politica stessa o comunque ove si assumono le decisioni di rilievo, si individuano gli obiettivi da perseguire e prescelta l’azione politica più efficace in vista del loro conseguimento.

6. Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva. Trattandosi di processo esente, non si applica il D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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