Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21047 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19711-2014 proposto da:

WASTE EUROPE SRL, in persona del suo legale rappresentante,

Attivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ERMANNO MASSERONI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1085/2014 del TRIBUNALE di MILANO del

23/01/2014, depositata il 24/01 /2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Lucia Scalone di Montelauro difensore della

ricorrente che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Waste Europe srl propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’interno, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’opposizione per intervenuta definizione del contesto per pagamento in misura ridotta.

Il Tribunale, per quanto ancora interessa, premesso che a seguito di rinvio da questa Suprema Corte con sentenza n. 661/2010 il GP aveva accolto il ricorso e respinto la richiesta di restituzione di quanto versato in sede di pagamento di sanzione ridotta, condannando il Ministero alle spese, decisione appellata dal Ministero, ha statuito che il pagamento in misura ridotta comporta la rinunzia ai rimedi oppositivi sulla base di consolidata giurisprudenza.

Parte ricorrente denunzia col primo motivo violazione degli artt. 202, 203, 204 bis e 205 C.d.S. perchè non ha eseguito il pagamento degli importi indicati prima di promuovere i ricorsi ma solo dopo l’emissione dell’ordinanza 30.6.2005 che li dichiarava inammissibili e comunicando l’intenzione di proporre ricorso per cassazione.

Col secondo motivo chiede la decisione nel merito e deduce la carenza di legittimazione e la mancata indicazione dei motivi della contestazione immediata. Ciò premesso si osserva.

La cassazione con rinvio è avvenuta sul presupposto che il termine per proporre opposizione a verbale di accertamento è di 60 giorni e non di trenta.

Sulla base di tale statuizione nel successivo giudizio di rinvio il GP ha adottato la decisione sopra riportata appellata solo dal Ministero ma la sentenza del GP dopo il rinvio era solo ricorribile in quanto precedentemente la decisione era stata emessa in unico grado ed, in ogni caso, il mezzo di impugnazione della pronunzia resa in sede di rinvio non è l’appello ma il ricorso per cassazione (Cass. ord. 6-2 n. 779 del 19.1.2016).

In definitiva, decidendo sul ricorso la sentenza va cassata senza rinvio e senza pronunzia sulle spese in assenza di controricorso.

PQM

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza senza rinvio, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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