Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21046 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2655/2015 proposto da:

T.M. e B.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTELLO 20, presso lo studio dell’Avvocato DIEGO

STANZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MORENO GALLINA;

– ricorrenti –

contro

S.W., elettivamente domiciliato a VENEZIA, PIAZZALE ROMA,

464, presso lo studio avv. Ludovica Bernardi che lo rappresenta con

gli Avvocati ANTONIO MUNARI e ALBERTO MUNARI;

– controricorrente –

nonchè

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2903/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 3/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

T.M. e B.V., con citazione notificata nel mese di novembre del 2003, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Treviso, S.R. e S.W., chiedendo che ne fosse accertato l’inadempimento in relazione all’obbligo, assunto dagli stessi con contratto preliminare del 27/11/1993, di vendere, entro il termine essenziale del 30/1/1994, un immobile sito a (OMISSIS), e che fosse, per l’effetto, dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme già corrisposte ed al risarcimento dei danni.

S.R. e S.W. si sono costituiti in giudizio e, dopo aver dedotto che, dopo la scadenza del termine stabilito in contratto, i promissari acquirenti, benchè convocati a mezzo di raccomandata AR del 7/3/1994, non si sono presentati per la stipula del contratto definitivo per il giorno 28/3/1994, hanno chiesto, in via riconvenzionale, che, a fronte dell’inadempimento degli attori, il tribunale pronunciasse la risoluzione del contratto e li condannasse al risarcimento dei danni.

Il tribunale di Treviso, con sentenza del 25/1/2007, ha rigettato la domanda degli attori ed accolto la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando gli attori al risarcimento dei danni arrecati.

Gli attori hanno, quindi, proposto appello, censurando, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver ritenuto che la prescrizione avesse iniziato a decorrere dal 28/3/1994 e non, invece, dalla scadenza della data indicata in contratto, e cioè il 31/1/1994.

La corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3/12/2013, ha rigetto l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata, rilevando, per quel che riguarda “la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno”, come “il diritto sorga nel momento dell’inadempimento e quindi,… dal giorno della mancata presentazione delle parti appellanti davanti al notaio per la stipula”.

T.M. e B.V., con ricorso notificato il 19/1/2015 e depositato il 3/2/2015, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata (e depositata in copia autenticata), della corte d’appello.

S.W., con controricorso notificato in data 26/2/2015, e depositato il 10/3/2015, ha resistito al gravame.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. LUCIO CAPASSO, in data 23/05/2017, ha depositato le proprie motivate conclusioni, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dell’altro.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2935,1183,1184,1218 e 1453 c.c.”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno, proposte dai convenuti con comparsa di risposta depositata il 4/2/2004, ha rigettato l’eccezione di prescrizione, dedotta dagli attori sin dalla prima udienza di comparizione del 26/4/2004, coltivata nel corso del giudizio e riproposta come specifico motivo d’appello, ritenendo che il relativo diritto fosse sorto al momento dell’inadempimento e, quindi, dal 28/3/1994, giorno in cui gli appellanti non si erano presentati davanti al notaio per la stipula, laddove, al contrario, la prescrizione, a norma dell’art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal momento in cui il diritto risarcitorio, conseguente all’inadempimento, può essere fatto valere, e cioè, nel caso di specie, dalla scadenza del termine, pur se non essenziale, del 30/1/1994 contrattualmente fissato per la stipula del definitivo, e non da quello unilateralmente fissato dalla controparte.

2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza gravata impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza proposta dai ricorrenti in sede di gravame in ordine alla erronea quantificazione del danno ed alla decorrenza degli interessi moratori, confermando sul punto la decisione del tribunale, in tal modo omettendo di esaminare le specifiche e motivate censure sollevate nei confronti di quest’ultima.

3. Il primo motivo involge la questione relativa alla decorrenza, o meno, della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni dalla scadenza del termine, ancorchè non essenziale, che il preliminare abbia previsto per la stipulazione del definitivo, e, quindi, una questione meritevole di trattazione in pubblica udienza.

PQM

 

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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