Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21046 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 07/08/2019), n.21046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1531/2014 proposto da:

Equitalia Nord S.p.a., – società incorporante la Equitalia Esatri

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso

lo studio dell’avvocato Torrisi Salvatore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Fiertler Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento de (OMISSIS) Snc, e del socio a responsabilità illimitata

B.V.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato l’11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 6 dicembre 2013 il Tribunale di Varese ha rigettato l’opposizione proposta da Equitalia Nord s.p.a. avverso il decreto con cui il Giudice Delegato del Tribunale di Varese, con provvedimento del 25 settembre 2013, aveva rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.n.c. depositata dalla predetta società.

Il Tribunale di Varese ha evidenziato che le note d’iscrizione ipotecaria prodotte dalla ricorrente, con l’allegazione degli estratti di ruolo dell’ente impositore, non contenevano una indicazione del titolo – costituito solo dal ruolo – non soddisfacendo quindi il requisito di cui all’art. 2389 c.c., che prevede una elencazione tassativa degli elementi che devono essere indicati nella nota.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Nord s.p.a. La Curatela non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Equitalia Nord s.p.a. ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione agli artt. 2839,2841 e 2669 c.c., D.P.R. n. 601 del 1973, art. 77.

Lamenta la ricorrente che il requisito richiesto dall’art. 2839 c.c. dell’indicazione del titolo nella nota d’iscrizione ipotecaria è stato soddisfatto con la proDuzione degli estratti di ruolo, i quali costituiscono senz’altro titolo idoneo per l’insinuazione del credito nell’ambito della procedura concorsuale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta la ricorrente che il decreto impugnato non ha esaminato una questione decisiva ai fini della decisione della causa, ovvero se la produzione dell’estratto di ruolo potesse aver determinato incertezza in ordine agli elementi essenziali per poter riconoscere il privilegio ipotecario.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., ovvero la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Lamenta il ricorrente che il Giudice Delegato aveva escluso il privilegio ipotecario sul rilievo che non era stato indicato nella nota di iscrizione ipotecaria il titolo di credito cui essa nota si riferiva.

Il Tribunale di Varese aveva, invece, motivato il proprio provvedimento esaminando una questione diversa, ovvero se gli estratti conto costituissero o meno titoli validi per iscrivere l’ipoteca fiscale.

Tale questione non era stata nemmeno sollevata dalla curatela e non poteva essere rilevata d’ufficio.

4. Il primo motivo è fondato.

Va osservato che è pur vero che l’agente di riscossione dei tributi, nella nota di iscrizione ipotecaria, non ha indicato il titolo, requisito prescritto dall’art. 2839 c.c., comma 3, n. 3, essendo stato genericamente scritto dallo stesso agente che l’ipoteca era iscritta “a norma del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77”.

Tuttavia, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2841 c.c., tale omissione non ha inficiato la validità dell’iscrizione, non avendo determinato incertezza in ordine all’esistenza ed alla natura del titolo vantato dal creditore, dal momento che sono stati allegati alla nota di iscrizione gli estratti di ruolo, che rappresentano un titolo equipollente al ruolo, documento non materialmente producibile. Si tratta, infatti, di un atto collettivo costituito da un elenco di contribuenti che l’ente impositore predispone distintamente per diversi ambiti territoriali in cui operano i singoli agenti di riscossione e che deve contenere per ciascun contribuente l’indicazione delle somme dovute nonchè una motivazione sintetica della pretesa e l’indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’estratto di ruolo costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, essendo la fedele ed integrale riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria iscritta a ruolo (sez. 6 – 3, n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806; vedi anche n. 11794 del 2016).

Dunque, proprio perchè l’estratto di ruolo è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli, e non una mera sintesi a discrezione del soggetto che lo ha formato, tale estratto può essere correttamente allegato alla nota di iscrizione ipotecaria, come se fosse lo stesso ruolo.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono quindi assorbiti.

6.. Con il quarto ed il quinto motivo è stata dedotta rispettivamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente di aver sottoposto al Tribunale di Varese, oltre al mancato riconoscimento del privilegio ipotecario, anche altre due questioni in relazione alle quali non ha ottenuto risposta: il mancato riconoscimento del privilegio per compensi e diritti nonchè l’immotivata esclusione di alcune somme in relazione alle domande di insinuazione allo stato passivo rispettivamente nn. 41, 42, 43 e 47.

7. Il quarto motivo è fondato.

Il ricorrente ha documentato di aver proposto tali istanze al Tribunale di Varese sulle quali, tuttavia, il giudice di merito non si è pronunciato.

Ne consegue la sussistenza del vizio lamentato.

8. Il quinto motivo è assorbito.

Deve quindi accogliersi il ricorso relativamente al primo ed al quarto motivo – assorbiti il secondo, il terzo e il quinto – deve cassarsi il provvedimento impugnato nonchè disporsi il rinvio al Tribunale di Varese in diversa composizione per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il quinto, e, per l’effetto cassa la sentenza per i motivi accolti e rinvia al Tribunale di Varese, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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