Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21046 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21046 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 11433-2013 proposto da:
CAMBARERI ANG CMBNGL56H44I139H)ANDREACCHIO
CONCETTA \IDRCCT47R43H558G) elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato PETLICANO ANTONINO, che le rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 06/10/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

resistente

avverso il decreto nel procedimento RG. 293/2012 della CORI E

25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito per le ricorrenti l’Avvocato Antonino Pellicanò che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.

/

Ric. 2013 n. 11433 sez. M2 – ud. 21-02-2014
-2-

D’APPELLO di CATANZARO del 25.9.2012, depositato il

R.g. 11433/2013
Rilevato in fatto
1.- Con ricorso depositato 1’11 aprile 1997 Angela Cambareri e Concetta Andreacchio
chiesero alla Corte d’appello di Catanzaro la condanna del Ministero della Giustizia
al ristoro del danno non patrimoniale da irragionevole durata di un giudizio dalle

Pretore di Palmi in funzione di giudice del lavoro, definito in primo grado con
sentenza depositata il 25 ottobre 2004, e, in appello, con sentenza della Cotte
d’appello di Reggio Calabria depositata il 29 luglio 2010.
2. — La Corte adita, con decreto depositato il 25 ottobre 2012, ha rigettato il ricorso,
rilevando che la controversia di cui si tratta era di modestissima entità, avendo ad
oggetto l’accertamento del diritto delle ricorrenti all’iscrizione negli elenchi agricoli e
all’indennità di disoccupazione, di modestissima entità (inferiore ad euro 500,00);
sicchè la eccessiva durata del procedimento presupposto non poteva avere avuto
quale conseguenza alcun paterna d’animo o stress.
3.— Per la cassazione di tale decreto ricorrono la Cambareri e la Andreacchio sulla
base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria..
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con il primo motivo si deduce vizio assoluto di motivazione per erronea
individuazione dell’oggetto del processo presupposto, che in realtà consisteva
nell’accertamento del diritto delle ricorrenti all’adeguamento dell’indennità di
disoccupazione agricola già percepita negli anni 1988-1992 per come riconosciuto
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 1992; nonché per erronea
individuazione del valore della controversia (conseguente alla errata considerazione
dell’oggetto della stessa), indicato in curo 500,00 anziché in almeno 5000,00;
nonché per errata valutazione in ordine alla irrisorietà della posta in giuoco,
massimamente se rapportata alla condizione sociale delle ricorrenti di braccianti
agricole.
3. — La censura è meritevole di accoglimento.

stesse promosso nel mese di aprile 1997 con separati ricorsi, poi riuniti, innanzi al

La Corte di merito non ha approfondito con la dovuta cura il tema del valore della
controversia, che, pure, ha posto al centro del proprio percorso argomentativo volto
a chiarire le ragioni del rigetto della domanda di equa riparazione. Ed infatti, il giudice
di merito ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale in considerazione della

4. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame del secondo, con il
,..‹…0L,s con o motivo si denuncia la considerazione, operata dallq Corte di merito, della
esiguità della posta in giuoco – che può essere valutata solo nella determinazione del

quantum dell’indennizzo – quale presupposto del riconoscimento dell’equa
riparazione; nonché del terzo motivo, attinente alla disparità di trattamento rispetto
a fattispecie identiche giudicate dalla stessa Corte di merito con esito favorevole per
il ricorrente. .
5. – Conclusivamente, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti il
secondo e il terzo. II decreto deve essere cassato e la causa rinviata ad un diverso
giudice – che viene individuato nella Corte d’appello di Catanzaro in diversa
composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio – che
la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti sub 3..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa il decreto
\_< impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di C.-dt -tA Alz4-0."0, i à (M-Eg-i ne 'diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta - II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, 11 21 febbraio 2014. esiguità della posta in giuoco, senza, peraltro, chiarite le ragioni di tale esiguità.

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