Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21045 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 18/10/2016), n.21045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 332-2013 proposto da:

C.G.G., (OMISSIS), S.L.A.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G., RO.BI.;

– intimati –

avverso il decreto n. Cron. 7443/2012 del TRIBUNALE di TRANI,

depositato il 31/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Maurizio Savasta difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) C. G. G. e S.L. A. con ricorso notificato il 21 dicembre 2012 hanno impugnato il decreto del presidente del tribunale di Trani, del 29 ottobre 2012, di liquidazione del compenso spettante al Collegio peritale nella procedura di ATP n. (OMISSIS).

Gli intimati R.B. e G. non si sono difesi.

La causa, trattenuta alla Sesta sezione civile, è stata trattata in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso si riferisce alla liquidazione delle spese di accertamento tecnico preventivo in un procedimento promosso dai signori R..

Il provvedimento è impugnato nella parte in cui ha posto l’onere dell’anticipazione “a carico in solido di tutte le parti”.

I ricorrenti lamentano che sarebbero stati violati gli artt. 91, 92, 1112, 696 e 697 c.p.c..

Deducono che incomprensibilmente il tribunale ha motivato con riguardo all’interesse superiore della giustizia, che non rileverebbe “nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio di soccombenza.

Sostengono che nel procedimento di cui si tratta le spese vanno poste sempre a carico della parte ricorrente, salvo, in esito all’eventuale giudizio di merito il riaddebito di esse a carico del soccombente.

2) La censura è ammissibile e fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21756/15; 19498/15): “In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicchè può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione”. Questo precedente dà conto sia della ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto ex art. 111 Cost. dagli odierni istanti, sia della sua fondatezza.

Va ribadito che le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass. 4156/12).

La funzione probatoria dell’accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente. (Cass. 15672/05).

Il provvedimento impugnato va quindi cassato.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo le spese del procedimento di ATP a carico della parte richiedente R..

Discende da quanto esposto, con l’accoglimento del ricorso, la condanna alla refusione delle spese di questo procedimento, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, pone le spese del procedimento di ATP a carico della parte richiedente R..

Condanna parte intimata alla refusione ai ricorrenti delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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