Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21045 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 07/08/2019), n.21045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10012/2014 proposto da:
Studio Associato Tributario e Societario TCFCT, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Viale Castrense n. 7, presso lo studio
dell’avvocato TAGLIALATELA Giovanni che lo rappresenta e difende,
con procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del
curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n.
27, presso lo studio dell’avvocato Mainetti Francesco, rappresentato
e difeso dall’avvocato Ambrosini Stefano, con procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
26/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Lo Studio associato e tributario denominato TCFCT propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con cui il giudice delegato del Tribunale di Torino rigettò la domanda d’insinuazione al passivo per la complessiva somma di Euro 233.268,21 in privilegio ex art. 2751bis c.c., n. 2.
Il Tribunale, con ordinanza del 26.3.14, respinse l’opposizione, osservando che: parte ricorrente non aveva offerto la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere, non risultando dagli atti alcun contratto di conferimento di un incarico di prestazioni d’opera professionali e del corrispettivo pattuito; tale lacuna probatoria non era superabile mediante la prova testimoniale, attesa la preclusione di cui all’art. 2721 c.c. in considerazione del valore del contratto in questione, nè mediante l’esame della documentazione prodotta nella fase dell’opposizione.
Lo Studio associato e tributario ha proposto ricorso TCFCT affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c. e contraddittoria motivazione, in quanto il Tribunale ha escluso la prova del contratto d’opera professionale pur in mancanza di un’eccezione della curatela fallimentare relativa all’insussistenza di tale contratto che, dunque, non era stato contestato.
Con il secondo motivo è dedotto l’omesso o contraddittorio esame di un punto decisivo della causa riguardante l’inesistenza di una norma che prescriva la forma scritta a pena di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale.
Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 c.c., in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale circa la stipula contrattuale, l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali e l’accordo sul corrispettivo.
Con il quarto motivo è dedotto l’omesso l’esame o motivazione circa la valutazione d’efficacia della liquidazione del compenso che la parte ricorrente ha ottenuto dal proprio Consiglio dell’Ordine in ordine alla determinazione del compenso oggetto della domanda d’insinuazione al passivo.
Con il quinto motivo è dedotto l’omesso esame e l’omessa motivazione di un punto decisivo della causa relativo alla sufficienza della documentazione prodotta per la prova delle prestazioni professionali.
Con il sesto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. in quanto il Tribunale di Torino, a seguito della riassunzione del giudizio (inizialmente promosso innanzi al Tribunale di Livorno, dichiaratosi incompetente) non ha espressamente revocato l’ammissione della prova testimoniale, disposta dal Tribunale di Livorno, sicchè non può dirsi che il giudizio sia proseguito.
Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio ex art. 390 c.p.c., accettata dalla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
A seguito di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, il giudizio va dichiarato estinto, compensando le spese tra le parti, ex art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019