Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21045 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11283-2019 proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGLIOTTI

GIUSEPPINA, LAZZERI GLORIA;

– ricorrente –

contro

R.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA

52, presso lo studio dell’avvocato TARVENESE MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato D’ANTONE CARMELO;

– controricorrente –

contro

S.E.PI. SPA SOCIETA’ ENTRATE PISA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1729/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 3 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla Società Entrate Pisa – S.E.Pi. S.p.A. e l’appello incidentale proposto dal Comune di Pisa avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.A.I. contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di ICI versata in relazione ad un’area ritenuta inedificabile dalla contribuente. Osservava, in particolare, la CTR che il Comune di Pisa aveva impugnato la decisione di primo grado oltre il termine di sei mesi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Pisa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Società Entrate Pisa – S.E.Pi. S.p.A. non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo il Comune di Pisa denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1)”. Sostiene che, non essendosi costituito in primo grado (come invece erroneamente ritenuto dalla CTR), il Comune di Pisa era venuto a conoscenza dell’esito del giudizio solo in data 8 novembre 2016, quando la concessionaria Società Entrate Pisa – S.E.Pi. S.p.A gli aveva notificato l’appello e la sentenza di primo grado, sicchè, essendo ormai decorso il termine semestrale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, per impugnare la decisione di primo grado (termine che scadeva il 6 novembre 2016), la CTR non poteva dichiarare inammissibile l’appello incidentale spiegato dal Comune.

La censura va disattesa alla stregua delle seguenti considerazioni.

Va rammentato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 stabilisce che “1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale”. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 prevede che nel giudizio di primo grado la parte resistente si costituisce in giudizio entra sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Ai sensi del combinato disposto dei menzionati D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, l’appello incidentale deve essere quindi proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. L’inammissibilità dell’appello incidentale per tardività è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 16285 del 2007).

Sulla base del delineato quadro normativo occorre dunque verificare se il gravame incidentale formulato con il deposito delle controdeduzioni in appello sia stato proposto dal

Ric. 2019 n. 11283 sez. MT – ud. 10-09-2020

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Comune di Pisa entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.

Ebbene, nel caso di specie tale termine non risulta rispettato, posto che, come emerge dalla sentenza impugnata e come riferito in ricorso, l’appello è stato notificato al Comune di Pisa in data 8 novembre 2016, mentre il Comune medesimo si è costituito in appello in data 27 gennaio 2017, oltre il termine di sessanta giorni di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23.

In conclusione, essendo la CTR pervenuta, indipendentemente dalle argomentazioni svolte, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune di Pisa, la sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta nei termini innanzi indicati, deve essere confermata.

Alla stregua delle svolte considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal ricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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