Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21043 del 19/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21043 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 8172-2009 proposto da:
MARTINI GIANCARLO MRTGCR41C12F225T, DISINT GIOVANNI
DSNGNN44X26Z118I, CONTINI MARCO C.F. CNTMRC45814D969Z,
BOZZO RAUL BZZRLA46CO2D969P, NAPPOLINI MARIA
ANTONIETTA NPPMNT49S46D969H, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso . lo
2015
2121

studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO
PAOLILLO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 19/10/2015

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

VALENTE, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 62/2008 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 27/03/2008 R.G.N. 906/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale
PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO ; che ha concluso per
l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigetto
degli altri motivi.

avvocati ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, NICOLA

.1~1~1~11111.

e

Svolgimento del processo

1.Mgni Giancarlo, Disint Giovanni, Contini Marco, Bozzo Raul e Nappolini Maria
Antonietta proponevano ricorso al Tribunale di Genova, il primo singolarmente e
gli altri con unico atto, per ottenere, in contraddittorio con l’Inps, la rivalutazione
ex art. 13, c. 8 I. 257/92 delle rispettive anzianità contributive a seguito
dell’esposizione ad amianto subita durante la prestazione lavorativa resa alle

Vincenzo n. 2. Deducevano che lo stabile, destinato ad attività impiegatizie,
aveva subito continue modifiche sia strutturali che per aggiornamento
tecnologico, e che i lavori erano stati effettuati presente il personale in servizio.
Ciò aveva comportato la presenza di fibre di amianto aerodisperse in tutto
l’edificio.

2.Le domande erano accolte dal Tribunale con due distinte sentenze, rese,
rispettivamente, nei confronti del Marini e nei confronti degli altri ricorrenti,
all’esito dell’espletamento di due consulenze tecniche ambientali, l’una (dovuta
all’ing. Gambale) sfavorevole, l’altra (dovuta all’ing. Belotti) favorevole ai
ricorrenti, pure entrambe fondate sull’utilizzo della formula utilizzata dall’INAIL al
fine di verificare l’esposizione all’asbesto in relazione al valore soglia previsto
dall’art. 24 d.lgs. 15/8/1991 n..277.

3. A seguito di appello dell’INPS, la Corte d’Appello di Genova, valorizzando gli
esiti della prima consulenza, respingeva le domande avanzate dai ricorrenti.
Osservavano i giudici d’appello che tra le due consulenze espletate – le quali
entrambe, pur rilevando la presenza di amianto e delle fonti di esposizione,
pervenivano a opposti risultati riguardo alla dose media annua di fibre alla quale
gli appellati sarebbero stati esposti-era maggiormente attendibile quella redatta
dall’ing. Gambale. Quest’ultimo tecnico aveva ritenuto non superata la soglia
media annuale richiesta per ravvisare l’esposizione ad amianto utile al
riconoscimento del beneficio previdenziale ì calcolando per tre tipi di fonte di
esposizione (presenza in ambienti durante interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto di condizionamento, presenza in ambienti durante
interventi di smontaggio e montaggio delle plafoniere, presenza in ambienti
durante interventi al controsoffitto) il numero di giorni effettivi di esposizione con
applicazione del coefficiente riduttivo di 1/8 (pari a un’ora al giorno) in ragione
della esposizione non diretta e immediata ed applicato il coefficiente riduttivo di
1/16, pari a mezz’ora al giorno, per la quarta fonte di esposizione (presenza in

2

dipendenze di Telecom S.p.A., all’interno dell’edificio sito in Genova alla via San

ambienti durante interventi sulle strutture per modifiche di lay out), in relazione
a 240 giorni lavorativi annui.

4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori, affidato a
sei motivi. Resiste l’INPS con controricorso. I ricorrenti hanno presentato
memorie.

Motivi della decisione

1.1 ricorrenti deducono, con il primo motivo, nullità della sentenza e del
procedimento per violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. nonché del combinato
disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Rilevano che il Tribunale nell’accogliere
la domanda aveva considerato, quanto ai tempi di esposizione, le argomentazioni
sviluppate nella relazione del c.t.u. Russo espletata in altro processo.
Evidenziano che su tale punto l’appello dell’INPS è carente di specificità, poiché
non affronta le argomentazioni contenute nella richiamata relazione.

2.Con il secondo e terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art.
13 c. 8 I. 257/1991. Osservano che la Corte d’Appello, dopo aver fatto
riferimento per la determinazione della concentrazione media annua alla formula
quantità di fibre x tempo di esposizione diviso tempo annuo (F x t x g), applica
per il caso di esposizioni non continue i coefficienti riduttivi di 1/8 e 1/16. In tal
modo determina il variare del valore soglia e il mancato rispetto del principio di
diritto integrato dall’applicazione della suddetta formula, con effetti penalizzanti
per i lavoratori.

3. Con il quarto motivo deducono insufficiente e contraddittoria motivazione con
riferimento al fatto controverso e decisivo costituito dall’effettivo contenuto della
c.d. formula di Verde! Ripanucci, erronea ricognizione della fattispecie concreta.
Osservano che la moivazione della Corte territoriale è priva di qualsiasi
consequenzialità dal momento che adopera impropriamente i menzionati criteri
riduttivi per stimare ipotesi di esposizione occasionale e discontinua.

4.Con il quinto motivo deducono insufficiente contraddittoria motivazione con
riferimento al fatto controverso e decisivo relativo ai tempi effettivi di
esposizione indicati dai ctu Gambale e Belotti, erronea ricognizione della
fattispecie concreta. Osservano che la Corte d’Appello cade in equivoco laddove
afferma che il ctu Belotti avrebbe indicato tempi di esposizione superiori a quelli
del CTIl Gambale, laddove non esiste sostanziale differenza tra le tempistiche

.e

indicate dai ricorrenti, poiché l’unica differenza à data dall’applicazione del
coefficiente riduttivo.

,
5. Con il sesto motivo deducono insufficiente contraddittoria motivazione con
riferimento al fatto controverso del superamento della soglia di esposizione di
100 fibre litro come valore medio su 8 ore al giorno, erronea ricognizione della
fattispecie concreta.

6. Con il settimo motivo deducono, infine, falsa applicazione dell’art. 13 c. 8 I.
257/92 e dell’art. 24 D.Igs. 277/91 e dei principi applicativi e di metodo che
emergono dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale (Cass.
1/812003 n. 16119) il giudice deve accertare la rilevante probabilità di
esposizione del lavoratore al rischio attraverso un giudizio di pericolosità
dell’ambiente di lavoro, tenuto conto non della mera quantificazione di frequenza
e durata dell’esposizione, ma anche degli altri dati desumibili dagli atti (quali la
mancanza di alcuna precauzione e le ridotte dimensioni dei piani, la rilevante
quantità dei casi di malattia da asbesto).

7. Il quarto motivo va esaminato preliminarmente perché fondato e avente
efficacia assorbente rispetto alle altre censure. Malgrado l’improprio riferimento
dei ricorrenti alla formula di Verde] Ripanucci, che nel processo non costituisce
un fatto bensì una norma tecnica, si deve ritenere che il fatto da loro evocato
consista nell’esposizione dei lavoratori all’amianto e là contraddizione imputata
alla Corte d’Appello sia di averne calcolato la durata apparentemente nel rispetto
della predetta formula, ma in realtà disattendendola. Orbene, non può
trascurarsi di considerare che, pur essendo puntuale l’osservazione della Corte di
merito sul fatto che il primo CTU non aveva mantenuto nella formula in esame il
numero dei giorni di effettiva esposizione, nel calcolo finale operato nella
sentenza impugnata il coefficiente di riduzione di 1/16 risulta applicato anche sui
giorni di effettiva esposizione correttamente reinseriti nella formula, mentre
avrebbe dovuto essere limitato alle ipotesi in cui l’esposizione era ridotta a
frazioni di ora. Infatti, nelle premesse riservate all’illustrazione del metodo di
calcolo del fattore tempo (t) (che è indipendente dal fattore giorno “g” come
esattamente puntualizzato nella stessa sentenza), la Corte evidenzia
correttamente che il coefficiente 1/8 equivale ad 1 ora di esposizione al giorno
(in relazione al computo di otto ore lavorative per giorno), mentre il coefficiente
1/16 equivale a mezz’ora di esposizione al giorno (cioè 1/16 di giornata).
Pertanto, nel momento in cui viene applicato il coefficiente di riduzione anche ai
giorni interi effettivi di esposizione, reinseriti opportunamente dalla Corte nella

*

formula, si giunge alla contraddizione di innalzare il valore finale della soglia
legale di esposizione in quanto essa viene, in tal modo, rapportata non più ad
una certa percentuale di tempo per ogni giorno effettivo di esposizione, bensì ad
una certa percentuale di tempo per una certa percentuale di giornata lavorativa
che, invece, deve essere considerata nella sua unitarietà.

Genova,altra composizione, che provvederà ad eseguire le necessarie verifiche in
merito al superamento o meno della soglia legale di esposizione alle fibre
d’amianto.
ì
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’Appello di Genova, altra composizione, cui rimette per la regolamentazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 12/5/2015

8. Ne consegue che l’im ugnata sentenza va cassata in relazione al motivo
unavx)..sko
(12- et, uL4.$9,k) et~vtuul_ )
accoltke che la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA