Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21043 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 18/10/2016), n.21043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6469-2012 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Giampietro Lucini, 6 presso Motti Vittorio, rappresentato e

difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati MONICA NATALE

AVOLIO e RAFFAELE SODDU giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta c

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/9/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA-SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Don. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.R., medico di base, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione, siccome emergente dalla presenza di beni strumentali che dimostrano una struttura ben attrezzata..nonchè l’utilizzo di un dipendente con la qualifica “imp. conc.”.

Avverso la sentenza corre, su tre motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il ricorrente con i tre motivi censura la sentenza impugnata di insufficienza ed illogicità nonchè di violazione di legge.

Le censure sono manifestamente fondate.

In ordine alla dedotta violazione di legge è sufficiente richiamare l’ultimo arresto, sulla res controversa, delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricava quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio la motivazione adottata dal Giudice di appello, il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per la presenza di un impiegato di concetto e, del tutto genericamente, nella esistenza di beni strumentali che indicherebbero la presenza di una struttura bene attrezzata, prova evidente di esercizio organizzato e proficuo dell’attività professionale, anche a giudicare dalle somme chieste a rimborso), non solo si discosta da tale principio laddove dà rilevanza alla presenza di un dipendente ed all’entità delle somme richieste a rimborso, ma soprattutto, è insufficiente laddove non spiega in alcun modo perchè i beni strumentali utilizzati eccederebbero il minimo indispensabile, secondo l’id plerumque accidit, per l’esercizio della professione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania perchè si adegui al superiore principio fornendo congrua motivazione e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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