Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21043 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1411/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/03/2007 R.G.N. 1610/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Palermo, rigettando l’appello di Poste Italiane S.p.A. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, inflitta al dipendente V. G. per aver rifiutato di effettuare entro l’orario di lavoro l’abbinamento della propria zona di recapito rimasta scoperta per le dimissioni del dipendente che ne era titolare.

La Corte riferisce sui contenuti della direttiva n. 2 del 15 ottobre 1996 e della direttiva 32 del 15 luglio 1998, integrativa della prima, e richiama la circolare n. 30 da 30 del 6 dicembre 1999 con la quale, pur essendo cessati gli effetti dell’accordo 2 luglio 1998 sulla “nuova organizzazione del lavoro e del sistema premiante” la società aveva unilateralmente confermato il sistema organizzativo in atto, apportandovi però, come detto nella circolare, “gli aggiustamenti resi necessari dai processi di riorganizzazione, funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Impresa” ed eliminando quindi il premio giornaliero previsto da tale accordo. Secondo la Corte d’Appello quindi il sistema delle areole con le modifiche introdottevi si porrebbe però in contrasto con le norme di legge e contrattuali vigenti. In particolare esso contrasterebbe con la normativa contrattuale in materia di orario di lavoro.

Infatti, la società aveva contestato dipendente di non aver provato di non aver potuto effettuare la prestazione entro l’orario d’obbligo, ma l’impossibilità si desume dallo stesso sistema, come originariamente concepito, laddove le parti, sul presupposto che nell’ambito delle 6 ore giornaliere il dipendente poteva, garantire il recapito in una sola zona avevano previsto la necessità di una scorta per il caso di assenza del titolare di uno delle quattro zone costituenti nel loro insieme la cosiddetta areola. L’eliminazione della scorta avrebbe reso invece impossibile, secondo la Corte d’Appello, svolgimento del compito entro le 6 ore giornaliere perciò l’eventuale rifiuto del lavoratore si risolverebbe nella mera presa d’atto dell’impossibilità di completare il lavoro nelle zone abbinate entro l’orario ordinario. D’altra parte, in assenza di prova o di offerta di prova da parte delle società di una disponibilità a concedere riposi compensativi delle ore eccedentarie le sei giornaliere, sarebbe stato comunque superato il limite della 36 ore settimanali. Non a caso, del resto, una compensazione settimanale di F. era stata prevista dall’accordo 29 luglio 2004. In conclusione, secondo la Corte d’Appello, il rifiuto opposto dal dipendente era legittimo ed illegittima era, per contro, la sanzione irrogatagli.

Poste Italiane s.p.a. impugna questa sentenza con ricorso per quattro motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i primi due motivi del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. in relazione all’art. 41 Cost. (primo motivo) unitamente ad omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo).

I due motivi da esaminare congiuntamente perchè connessi e del resto unitariamente trattati anche nel ricorso, non possono trovare accoglimento.

In essi si sostiene in sintesi, anzitutto, che l’organizzazione del lavoro secondo il cosiddetto sistema delle “areole”, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito avrebbe origine in accordi sindacali e non in decisioni unilaterali dell’azienda. Si sostiene poi con richiamo alla circolare n. 30 del 6 dicembre 1999 ed alla direttiva n. 32 del 15 luglio 1998, che delineano il suddetto sistema e pongono come obiettivo primario del recapito la distribuzione dell’intero corriere destinato all’interno dell’areola, che l’effettuazione della prestazione di areola per il portalettere presenti nell’ambito della stessa, i quali in caso di assenza dei titolari di zona devono garantire il recapito giornaliero dell’intero corriere destinato all’interno dell’areola, percependo L. 60.000 suddivise tra gli operatori che contribuiscono all’azzeramento del corriere giornaliero, costituisce una prestazione aggiuntiva, remunerata, rientrante però, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, negli obblighi contrattuali del dipendente con mansioni di portalettere, che ha il dovere di recapitare giornalmente tutta la corrispondenza a lui affidata e all’occorrenza di provvedere anche alla consegna della quota parte della posta del collega assente nell’ambito dell’organizzazione della areola.

Il motivo si conclude con un quesito ex art. 366 bis c.p.c. nel quale si chiede a questa Corte di dire “se costituisca rifiuto disciplinarmente rilevante l’omessa presa in carico della corrispondenza affidata comprensiva di quella relativa alla zona di abbinamento, sull’assunto che il recapito di tale corrispondenza determinerebbe il superamento delle 6 ore giornaliere”.

Come risulta dalla narrativa che precede la Corte di merito ha in sostanza accertato che in concreto il modello organizzativo adottato da poste italiane nel periodo di riferimento, non prevedendo più la scorta per il caso di assenza del titolare di una delle quattro zone costituenti la c.d. areola, ed in assenza della prova concessione dei riposi compensativi, avrebbe reso non solo impossibile il rispetto dell’orario giornaliero di lavoro di 6 ore ma altresì il rispetto dell’orario di 36 settimanali, ed ha messo in rilievo in proposito che il successivo accordo 29 luglio 2004 aveva per contro previsto detta compensazione.

Dalla sintesi dei motivi emerge con tutta evidenza che le censure ivi contenute non colgono l’iter argomentativo della Corte di merito, ribadendo semplicemente il principio secondo cui il mero superamento delle 6 ore giornaliere non rileverebbe ai fini della qualificazione della prestazione come straordinario. Il quesito d’altra parte riflette la medesima divergenza, tornando a sottolineare il richiamato profilo del superamento dell’orario giornaliero.

Quindi le censure svolte sono inammissibili perchè non colgono l’effettivo contenuto della decisione impugnata ed i due motivi devono essere disattesi.

Con gli ulteriori due motivi è deminziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione gli artt. 28 e 30 del CCNL 11 gennaio 2001 (terzo motivo) nonchè violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione ai artt. 51 e 54 del medesimo CCNL( quarto motivo).

Anche tali motivi, da trattare congiuntamente, devono essere disattesi.

La parte ricorrente sostiene che l’assunto della sentenza impugnata secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto rendere la propria prestazione oltre l’orario d’obbligo costituisce affermazione puramente apodittica e i sottolinea che essendo l’orario di lavoro modulato su base settimanale e non giornaliera, solo il superamento delle 36 ore settimanali farebbe scattare la prestazione straordinaria diversamente dal superamento dell’orario giornaliero di 6 ore, essendo correlata la prestazione giornaliera del portalettere al maggiore o minore traffico di corrispondenza da recapitare. Quindi il superamento delle 6 ore giornaliere, nell’ambito della prestazione resa per far fronte alle scoperture nelle zone comprese nell’areola, non avrebbe alcun rilievo e non potrebbe giustificare il rifiuto della prestazione stessa.

I due motivi, contenendo denuncia di violazione di regole di ermeneutica contrattuale in relazione a clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, avrebbe dovuto essere accompagnato dalla produzione integrale di detto contratto, come è ormai consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, fra le molte, v.

Cass. 11614/2010). In assenza di detta produzione i due motivi devono esser dichiarati improcedibili.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizioni sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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