Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21042 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E., + ALTRI OMESSI

tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DEL ROSSO M. GABRIELLA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

– ERIDANIA SADAM S.P.A., società che ha incorporato la SADAM

CASTIGLIONESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIBOLDI ENRICO, giusta

delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1089/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/10/2007 r.g.n. 79/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.E. ed altri venticinque ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 16 ottobre 2007. Cinquantacinque lavoratori, dipendenti della SADAM Castiglionese spa, convenivano in giudizio la società e l’INPS dinanzi al Tribunale di Arezzo chiedendo il riconoscimento dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto.

Il Tribunale, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società datrice di lavoro e rigettava la domanda nei confronti dell’INPS escludendo l’esposizione per il periodo lavorativo necessario al conseguimento del diritto.

I lavoratori proponevano appello.

La Corte d’appello di Firenze disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, oltre che prova testimoniale. All’esito, esaminate le risultanze probatorie acquisite con riferimento a ciascun lavoratore, riformava la decisione, accogliendo la domanda nei confronti dell’INPS di ventiquattro lavoratori, mentre confermava la decisione negativa per gli altri. Veniva altresì confermata l’esclusione della legittimazione passiva dell’impresa datrice di lavoro.

Ventisei lavoratori, che hanno subito il rigetto della domanda anche in appello, ricorrono per cassazione, articolando due motivi di ricorso.

L’INPS e la Eridania Sadam spa si difendono con controricorso e memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per essersi adeguata ad una consulenza tecnica d’ufficio a loro parere errata nella parte in cui ha escluso che l’esposizione qualificata all’amianto sia cessata dopo il 1992.

Il motivo si conclude con il seguente quesito, “se la motivazione della sentenza impugnata si mostri insufficiente e contraddittoria in relazione al punto decisivo che consiste nel ritenere che l’esposizione qualificata al rischio di inalazione di fibre di amianto da parte dei ricorrenti sia cessata dal dicembre 1992, pure in presenza di prove documentali e testimoniali che depongono per il perdurare della esposizione quanto meno fino alla fine del 2002 e avendo la Corte d’appello deciso la controversia sul presupposto erroneo (tratto da presunzioni prive di riscontri obiettivi) di adeguamento alla normativa di cui alle L. n. 257 del 1992, L. n. 277 del 1991 e D.Lgs. n. 626 del 1994 da parte del datore di lavoro”.

Con il secondo motivo si afferma che, invece, sarebbe stata del tutto omessa la motivazione circa il mancato computo – nei periodi di esposizione a rischio – del trimestre nel quale ogni anno si effettua la campagna cioè il vero e proprio processo produttivo della barbabietola da zucchero.

Il secondo motivo è privo di fondamento perchè, come invero si riconosce nello stesso ricorso per cassazione, la sentenza non omette affatto di spiegare le ragioni per le quali viene escluso,dal periodo di esposizione qualificataci periodo trimestrale c.d. di campagna, ma lo fa richiamando i contenuti della relazione peritale. E non fa ciò limitandosi ad un mero rinvio, bensì sintetizzando l’articolata esposizione del consulente tecnico d’ufficio e facendola propria, passaggio per passaggio (cfr. sentenza, pag. 7 e ss).

In effetti, tanto la censura sul punto, che quella di insufficienza e contraddittorietà contenuta nel primo quesito, non denunziano violazioni di legge o vizi (omissione, insufficienza o contraddittorietà) della motivazione idonei a proporre un giudizio di legittimità, ma criticano la decisione nel merito, chiedendo la giudice di legittimità di operare una nuova valutazione del fatto, il che è inammissibile in cassazione.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca di proposizione della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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