Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21042 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 07/08/2019), n.21042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14959/2014 proposto da:
Banca Monte dei Paschi Di Siena s.p.a., non in proprio ma
esclusivamente in nome e per conto di “Monte dei Paschi di Siena
Leasing & Factoring s.p.a. Banca per i servizi finanziari alle
imprese s.p.a. (in sigla MPS Leasing & Factoring s.p.a.)”, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 9, presso lo
studio dell’avvocato Mannocchi Massimo che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato De Poli Giuseppe, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
02/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso L. Fall., ex art. 93 MPS Gestione Crediti Banca spa in nome e per conto di MPS Leasing & Factoring spa, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. per il complessivo importo di Euro 54.956,85 oltre Iva in via chirografaria, a titolo di canoni e spese insoluti, interessi di mora e canoni scaduti, in forza dei contratti di leasing nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), stipulati in data (OMISSIS) con la società poi fallita.
La Curatela, costituitasi, eccepiva l’inopponibilità delle somme al fallimento, stante la mancanza di data certa del contratto prodotto e dell’acquisto dell’autovettura, nonchè l’irrilevanza del certificato del PRA avente valore di mera pubblicità notizia.
Il Giudice Delegato, con decreto del 10.4.2013, rigettava l’istanza di insinuazione dei crediti vantati dall’opponente, ritenendo che il contratto di leasing e la documentazione relativa non fossero opponibili alla procedura per carenza di data certa.
Avverso detto decreto ha proposto opposizione ex art. 98 L. Fall. la MPS Leasing & Factoring s.p.a.
Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 2629/2014, confermava integralmente le statuizioni del Giudice Delegato.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, la Banca Monte dei Paschi di Siena in nome e per conto di MPS Leasing and Factoring s.p.a. La Curatela del fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta predisposto mediante mediante mera “spillatura” del ricorso di primo grado e di tutti gli atti successivi.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.(Cass. Sez. U. n. 16628 del 17.7.2009; Cass. 18020/2013; 2527/2015).
Il ricorso va dichiarato inammissibile e considerato che la curatela fallimentare non ha svolto difese non deve provvedersi sulle spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019