Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21042 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3341-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1773/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 5 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da A.G. contro due avvisi di pagamento ed una cartella di pagamento relativi a pretesa tributaria concernente accise sugli spiriti. Osservava, in particolare, la CTR: “Nel nostro caso si costituisce il legale rappresentante dell’Ufficio, rappresentato e difeso da se stesso, ma a sottoscrivere l’atto di appello è persona diversa. Non solo è da verificare se la Dott.ssa B. poteva rappresentare l’Ufficio, non avendo depositato in atti alcuna delega o atto che ne dimostri la rappresentanza legale, ma, avendo dichiarato che era rappresentata e difesa da se stessa, non poteva sottoscrivere l’atto di appello il Funzionario delegato T.P.”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, nonchè dell’art. 75 c.p.c., e D.L. n. 78 del 2015, art. 4 bis, per avere erroneamente la CTR ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia per asserito difetto di jus postulandi in capo ai soggetti che avevano agito processualmente in nome e per conto dell’Amministrazione finanziaria.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto in ricorso l’intestazione dell’atto di appello (“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di (OMISSIS), in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa B.M. (…)”), nonchè la parte dell’atto di gravame recante la sottoscrizione, ove si legge: “per il Direttore dell’Ufficio ad Interim ( B.M.) il Funzionario delegato T.P.-” “-Atto di delega di funzioni dirigenziali prot. n. (OMISSIS) del 21/09/2017 ai sensi del D.L. n. 78 del 2015, art. 4 bis”.
Va poi osservato che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. n. 6691 del 2014). Si è, inoltre, rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass. n. 15470 del 2016). E’ stato ulteriormente chiarito che nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio ovvero l’usurpazione del potere (Cass. n. 2138 del 2019).
La CTR, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello ponendo in dubbio che il Direttore Dott.ssa B. potesse rappresentare in giudizio l’Ufficio e negando nel contempo che il funzionario delegato T.P. potesse sottoscrivere l’atto di appello, non si è uniformata i principi espressi da questa Corte nei menzionati arresti giurisprudenziali.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020