Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21041 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 18/10/2016), n.21041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10178-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FERRONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/21/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso proposto dalla Ferrone s.p.a. avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRAP (OMISSIS); in particolare, la C.T.R. ha evidenziato che la L.R. Lazio n. 34 del 2001, entrata in vigore il 13.1.2002, con cui era stato disposto l’aumento dell’aliquota IRAP, non poteva che applicarsi a partire dall’annualità 2003, nessuna deroga potendo essere opposta al principio di irretroattività tributaria.

La Contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per non avere la CTR considerato che la legge regionale in questione prevedeva una deroga espressa al principio di irretroattività previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3.

La censura è fondata.

Questa Corte ha più volte evidenziato che “in tema di IRAP, la L.R. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34, art. 5, comma 1 (entrata in vigore il 13.1.2002).., nel prevedere che le nuove aliquote siano applicabili a far data dal 1 gennaio 2002, legittimamente stabilisce che la modifica si applichi non a partire dall’anno successivo, ma da quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono, dovendosi ritenere tale deroga ammissibile, non assumendo il principio di irretroattività rango costituzionale nella materia tributaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 58/2009). Nè, in senso contrario, osta il principio di irretroattività stabilito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, la cui deroga è consentita ove espressamente prevista dalla legge, requisito che sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore alla norma. Nè, infine, assume rilievo che la decorrenza sia stata determinata con legge regionale atteso che, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16 le Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, e, pertanto, deve ritenersi consentita anche l’espressa precisazione della relativa decorrenza” (Cass. n. 22157/2013, conf. Cass. n. 27883/2011 e Cass. n. 11141/2011).

Il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perchè provveda al riesame, adeguandosi al superiore principio, ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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