Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21041 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE TOSCANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/02/2007 r.g.n. 103/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato UGO NICOTERA per delega UGO RUFFOLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2 febbraio 2007.

Il G. convenne INPS, Ministero dell’Economia e delle finanze e Regione Toscana perchè, a seguito di una visita di revisione, con decorrenza 1 aprile 2001, gli erano state revocate la pensione d’inabilità civile e l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Firenze accolse in parte il ricorso e ripristinò il trattamento pensionistico. Al contrario rigettò la domanda di ripristino della indennità di accompagnamento.

Il G. propose appello sul punto.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello.

Il G. ricorre contro tale sentenza per violazione di legge.

Il Ministero e l’INPS hanno depositato un controricorso. La regione Toscana non ha svolto attività difensiva.

L’avvocatura generale dello Stato ha eccepito la nullità del ricorso perchè “notificato presso l’avvocatura distrettuale dello stato di Firenze e non presso l’avvocatura generale dello Stato in Roma”.

L’eccezione non può essere accolta, perchè la costituzione ha sanato la nullità. L’atto ha raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. Sentenza n. 20000 del 14/10/2005: con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale).

Il ricorso è fondato.

La motivazione con la quale la Corte ha rigettato l’appello è che, premesso che, in caso di impugnazione di una revoca di un trattamento in atto, la legittimazione passiva, considerata l’epoca di promozione del giudizio (controversia introdotta il 26 giugno 2003) è del solo Ministero dell’economia e delle finanze, “l’interessato deve convenire in giudizio il solo Ministero dell’economia e delle finanze” e, “in nessun caso, nella specie, può accogliersi la domanda di condanna rivolta dal G. contro la Regione Toscana”.

In effetti la legittimazione passiva era solo del Ministero, ma la domanda, come si evince dalla intestazione della sentenza ed anche dalle conclusioni delle parti riportate in sentenza, era anche nei confronti del Ministero, nei confronti del quale si chiedeva ogni opportuna pronuncia consequenziale all’accertamento del diritto, negato in primo grado, alla indennità di accompagnamento.

Correttamente la Corte ha rilevato che INPS e regione Toscana erano privi di legittimazione passiva, ma da tale elemento non può farsi derivare una pronuncia negativa anche nei confronti del Ministero che, pacificamente, era dotato di legittimazione.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione, per il merito e per la decisione in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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