Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21040 del 18/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 18/10/2016), n.21040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10002-2013 proposto da:
P.M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MORETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO AMBROSINO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 78/32/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA del 13/01/2012, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.M.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni (OMISSIS), la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del contribuente l’Ufficio, riteneva non dovuto il chiesto rimborso, evidenziando la sussistenza di un’autonoma organizzazione dall’entità delle spese sostenute, rilevanti, secondo il Giudice di merito, sia in valore assoluto si in termini percentuali rispetto ai compensi percepiti.
2.Avverso la sentenza ricorre il contribuente, con due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
3.1 motivi, con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè carenze motivazionali e da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono manifestamente fondati.
4. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9451/16, con riguardo al presupposto dell’I.R.A.P., hanno statuito il seguente principio di diritto: il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
5.1.a sentenza impugnata, desumendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione dall’entità dei sostenuti costi, senza, in alcun modo, analizzare gli stessi in dettaglio e senza considerare (in particolare) che tra gli stessi erano inclusi anche i costi per il personale dipendente e per l’acquisto di beni strumentali che ben potevano rientrare tra quel strettamente indispensabili per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato), non è immune dai denunciati vizi.
6.Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda al riesame e regoli le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016