Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21040 del 11/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 11/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23774/2013 proposto da:

P.F., (OMISSIS), P.F. (OMISSIS),

I.F. (OMISSIS), D.A. (OMISSIS), in proprio ed in

rappresentanza della società in nome collettivo Costruzioni “La

Zeta” di P.F. e C., cancellata dal registro delle

società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli

avvocati MICHELE MUSCI, UGO OPERAMOLLA;

– ricorrenti –

contro

D.M.C. (OMISSIS) e S.M. (OMISSIS), eredi

di S.S.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PEZZANO;

– controricorrenti –

e contro

F.M., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

non si ha prova in atti che la notifica del ricorso (che consta essere stato effettuato a mezzo posta) abbia regolarmente attinto F.S..

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando ai ricorrenti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per rinotificare il ricorso a F.S., o per produrre la prova dell’intervenuta notifica e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA