Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2104 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2104 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 3173-2012 proposto da:
KRESINA ATILIJA JUGOVAC CRSTJJ22C09Z118F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RUVO
GAETANO, DANIELA ANZIANO, DI MEGLIO ALESSANDRO
giusta procura in calce al ricorso notificato;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- resistente avverso la sentenza n. 1219/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
20/01/2011, depositata il 24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con la decisione impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione
agli atti esecutivi proposta da Kresina Atilij a Jogovac avverso il provvedimento
del giudice dell’esecuzione di diniego dell’ordinanza di assegnazione in suo
favore ex art. 553 cod. proc. civ., per essere la stessa, quale creditrice
procedente, priva di valida procura rilasciata per l’azione esecutiva (nel caso di
specie, intrapresa con pignoramento presso terzi).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
Non si difende l’intimato.
2.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto con riguardo agli artt. 324 e 83 cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che, in primo luogo, la pronuncia gravata sarebbe in
contrasto con l’art. 324 cod. proc. civ. perché sullo jus postulandi dell’avv.
Gina Tralicci anche per il processo di esecuzione si sarebbe formato un
giudicato interno, tempestivamente eccepito. In particolare, questo sarebbe
conseguito all’irrevocabilità della sentenza n. 501/2007 della Corte d’Appello,
che avrebbe dato atto dell’esistenza di una valida procura in capo al difensore
della signora Kresina Atilija Jugovac.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Come rilevato dal giudice a quo, la sentenza richiamata riguarda il giudizio di
merito nel quale il titolo esecutivo si è formato e la stessa dà atto dell’esistenza
di una valida procura relativa a quest’ultimo giudizio di cognizione. Trattandosi
di accertare l’esistenza di una valida procura per agire in executivis, il relativo
controllo non avrebbe potuto che essere demandato al giudice del processo
esecutivo, al quale la procura alle liti avrebbe dovuto essere esibita.
3.- In secondo luogo, la ricorrente sostiene che si sarebbe avuta anche la
violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. perché, mediante la produzione della
procura nel giudizio di opposizione, si sarebbe dimostrata l’esistenza dello jus
postulandi anche per il processo esecutivo.
Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile poiché censura soltanto una delle
due rationes decidendi della sentenza impugnata.
Quest’ultima non ha affatto disconosciuto che la procura alle liti fosse stata
prodotta nel giudizio di opposizione, ma ha affermato l’irrilevanza di tale

Ric. 2012 n. 03173 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

BARRECA;

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Il ricorso va perciò rigettato.
Poiché l’intimato INPS non ha depositato controricorso, né i difensori,
pur muniti di procura speciale, hanno partecipato alla discussione
orale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.
la Corte PirtP.2kr rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

produzione ai fini della decisione, sulla base di un duplice argomento. Si legge,
infatti, nella sentenza impugnata che, per un verso, il mancato deposito della
procura è sanabile soltanto nel corso del processo esecutivo in base al disposto
dell’art. 182 cod. proc. civ. (tanto è vero che, nel caso di specie, il giudice
dell’esecuzione concesse all’uopo un termine per il deposito, che però non
venne effettuato) ed è precluso dopo la conclusione del processo esecutivo, che
si è avuta nel caso di specie (col rigetto dell’istanza di assegnazione ex art. 553
cod. proc. civ.); per altro verso, <>.
La mancata censura di tale ultima ratio decidendi rende inammissibile il motivo
di ricorso sotto il secondo profilo qui in esame.”.

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