Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2104 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20671/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio n. 29,

presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Verona, sezione di Padova;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano O.E.. A sostegno della decisione ha riscontrato che il ricorrente nulla di specifico aveva riferito quanto al proprio vissuto e si era limitato ad allegare genericamente la pericolosità della situazione in Nigeria. Aveva inoltre riferito della morte di un amico senza precisarne le circostanze ed all’udienza per la prima volta aveva dichiarato di essere fuggito per aver messo incinta una donna sposata. Ha peraltro lasciato in Nigeria moglie e figli.

Il Tribunale, ha di conseguenza escluso le forme di protezione che richiedono l’allegazione di profili fattuali individualizzanti come la persecuzione o l’esposizione a pericolo di vita od a tortura od a trattamenti inumani o degradanti. In relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di fonti puntuali del 2017 e del 2018, viene escluso che l’Edo State, area di provenienza del ricorrente, sia attraversata da violenza indiscriminata.

In relazione alla protezione umanitaria, viene evidenziata la mancanza di qualsiasi allegazione relativa a situazioni di vulnerabilità od a violazioni gravi di diritti umani inalienabili.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere ritenuto credibile il cittadino straniero a causa della genericità della sua narrazione nonostante le precisazioni fornite in sede di audizione.

La censura è inammissibile per radicale genericità. Non viene indicato nella censura quali dichiarazioni e precisazioni siano state omesse.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per la carenza dell’accertamento officioso svolto dal giudice del merito specie in relazione alla mancanza di attualità delle informazioni assunte.

La censura è inammissibile perchè non indica se le fonti indicate sono state prodotte e dove e come reperire le fonti alternative elencate. Inoltre nella pronuncia sono citate fonti attuali (2017 e 2018).

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per l’illegittimità del rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria. La censura è formulata in modo radicalmente generico senza alcun puntuale riferimento alla ratio decidendi posta a base della decisione di rigetto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione sulle spese processuali perchè il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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