Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2104 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2104 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 12142-2013 proposto da:
PIEROZZI GIUSEPPE, RINALDI SIMONETTA, BASSANI ENRICA,
PIEROZZI MARIA MADDALENA, PIEROZZI ANNA MARIA,
PIEROZZI LUCIA, tutti in proprio e n.g. di eredi di
PIEROZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA,
Via Pompeo Trogo 21, presso lo studio dell’avvocato
MARIO FARAMONDI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti,
contro

2017

2955

BRUSCIA RITA in proprio e quale erede della fu BELLERI

ADRIANA,

elettivamente domiciliata in ROMA,

Via

Casilina 1665 sc. B, presso lo studio dell’avvocato
FULVIO ROMANELLI, già rappresentata e difesa
dall’avvocato FLAVIANO MINDOPI;

Data pubblicazione: 29/01/2018

BRUSCIA MAURILIO, BRUSCIA ADIMA e BRUSCIA ANTONELLA
tutti e tre pro-quota, quali eredi legittimi della fu
BELLERI ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA,
Via Arezzo 54, presso lo studio dell’avvocato FLAVIANO
MINDOPI, già rappresentati e difesi dall’avvocato

– controricorrenti nonché contro

SASSU PIETRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6379/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che
ha chiesto l’inammissibilità, in subordine il rigetto
del ricorso.

FLAVIANO MINDOPI;

14.11.2017 n. 24 n.r.g. 12142-13 ORD

Rilevato che:
con sentenza depositata il 19/12/2012 la corte d’appello di Roma ha

Enrica Bassani, Maria Maddalena Pierozzi, Anna Maria Pierozzi, Lucia
Pierozzi, in proprio e quali eredi di Giovanni Pierozzi, nei confronti di
Pietro Sassu, Rita Bruscia e Adriana Belleri avverso sentenza resa dal
g.o.a. del tribunale di Roma che ha respinto azione negatoria relativa
all’esercizio di servitù di passaggio ritenuta illegittima;
avverso tale sentenza – facente riferimento ai diversi giudizi civili in
ordine alla fattispecie, anche di natura possessoria con rinvio da parte
di questa corte di legittimità – Simonetta Rinaldi, Giuseppe Pierozzi,
Enrica Bassani, Maria Maddalena Pierozzi, Anna Maria Pierozzi, Lucia
Pierozzi, in proprio e quali eredi di Giovanni Pierozzi, hanno proposto
ricorso per cassazione articolato su due motivi, ciascuno gx=1= su
più profili. Rita Bruscia, in proprio e quale erede di Adriana Belleri,
nonché Maurilio, Adima e Antonella Belleri, quali eredi di Adriana BelIeri, hanno resistito con controricorso. Pietro Sassu non ha svolto difese.

Considerato che:
1. Con il primo motivo, in relazione al al n. 5 dell’art. 360 primo
comma cod. proc. civ., i ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la corte locale ritenuto
l’esistenza di una servitù di passaggio per una larghezza di m. 10 in
p. 1/4

rigettato l’appello proposto da Simonetta Rinaldi, Giuseppe Pierozzi,

base a scrittura privata non idonea a fornire misure certe e a consulenza tecnica d’ufficio che non risulta eseguita nel giudizio in questione, oltre che su affermazioni della controparte.
1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, poiché i ricorrenti contestano,

sotto il profilo motivazionale, soggiacendo il ricorso ratione temporis
alla formulazione del n. 5 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. applicabile
ai procedimenti in cui le sentenze impugnate sono state depositate
dopo 1’11.9.2012, i ricorrenti stessi avrebbero dovuto dedurre – in
luogo della motivazione insufficiente o omessa – un “omesso esame”
e, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,
n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il “fatto
storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del
07/04/2014).
1.2. Nel caso di specie, viceversa, i ricorrenti si limita)io a contestare
la ricostruzione probatoria cui è addivenuto il giudice del merito, facendo riferimento ad elementi discrezionalmente valutati (la scrittura
privata e le posizioni processuali) oltre a c.t.u. “svolta nelle fasi pre-

da tre punti di vista diversi ma convergenti, la sentenza impugnata

gresse del giudizio” (p. 5 della sentenza, ove il riferimento va inteso
al giudizio possessorio, imprecisione questa non deducibile come vizio), proponendo altro coordinamento delle risultanze istruttorie non
sottoponibile al giudice di legittimità.

ai fini delle loro difese, in due censure), in relazione al n. 3 dell’art.
360 primo comma cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano in sostanza
una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (deduzione che più propriamente va ricondotta al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cit.) da
parte della sentenza del g.o.a. del tribunale, che avrebbe ordinato la
ricostruzione della strada senza che in argomento vi fosse richiesta di
alcuna parte; errore questo non corretto dalla corte d’appello.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile. Non risulta dal motivo di ricorso (e per vero neppure dalla esposizione sommaria dei fatti né dalla sentenza impugnata) che il presunto vizio della sentenza di prime
cure sia stato coltivato in appello dagli odierni ricorrenti, con la conseguenza che questa corte non è in grado di esaminarlo, in relazione
alla formazione dì giudicato interno sul punto.
3.

In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo

soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

3

2. Con il secondo motivo (che i controricorrenti ritengono di separare,

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione
a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che

spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
(

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda
,
civile, in data 14 novembre 2017.
Il presidente
(L. Matera)

.

nasio Giudiziario
11,1Oria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

29 GEN12013

liquida in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA