Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2104 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19107-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PESSOLANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempere,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che insiste per

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROIATE per delega

dell’Avvocato SANDULLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Pessolano s.p.a. impugnava, con separati ricorsi, successivamente riuniti, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per la riscossione coattiva delle imposte IRAP e IVA dovute dalla contribuente a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione alla dichiarazione modello UNICO 2006 presentata per l’anno d’imposta 2005, nonchè la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per la riscossione degli importi di cui alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 133103/08, depositata il 5/12/2008 e divenuta definitiva.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Potenza rigettava i ricorsi con decisione che, appellata dalla società contribuente, veniva parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 35/1/12, pronunciata il 19/9/2011 e depositata il 27/2/2012, ed annullava l’iscrizione a ruolo relativa ad una delle cartelle impugnate, con la compensazione anche delle spese del grado.

Rilevava, in particolare, il Giudice di appello, quanto alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), che il gravame era fondato atteso che l’avviso bonario, dovuto in seguito al controllo automatizzato, non risultava essere stato notificato alla contribuente, con conseguente nullità di tutta la successiva attività procedimentale posta in essere dall’Ufficio, mentre, quanto alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per la riscossione degli importi contemplati dalla sentenza precedente passata in giudicato, che il gravame della società Pessolano era infondato nel merito ed andava respinto.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, mentre Equitalia Sud. S.p.a., già Equitalia Basilicata s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Deduce l’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha affermato che l’avviso bonario risulta emesso ma non notificato alla contribuente, ancorchè nell’atto di costituzione in appello fosse stato espressamente detto che la cartella di pagamento era stata “preceduta dall’invito ai chiarimenti di cui al comma 5 della L. n. 212 del 2000, art. 6come risulta dagli atti di causa”. La ricorrente aggiunge che il Giudice di secondo grado ha completamente trascurato di considerare che dall’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. (OMISSIS) risulta che la comunicazione di regolarità, spedita con la suddetta raccomandata, era stata recapitata, presso il domicilio fiscale della società, a mani di soggetto delegato alla ricezione degli atti, documento, peraltro, depositato in primo grado e nuovamente depositato nel giudizio di appello.

Deduce, con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, giacchè la CTR ha erroneamente affermato che la mancanza dell’avviso bonario invalida l’intera procedura di accertamento, rendendo nulla anche la cartella di pagamento, sanzione non prevista da alcuna norma, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La ricorrente evidenzia che, nella specie, dalle verifiche eseguite dall’Ufficio non era emerso alcun risultato diverso rispetto a quello indicato nella stessa dichiarazione della società contribuente, ovvero che in essa ricorressero errori o irregolarità.

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l’erronea indicazione, a pagina n. 1 ed a pagina n. 13 del ricorso per cassazione, della sentenza oggetto d’impugnazione non determina incertezza circa il fatto che la decisione oggetto delle censure dell’Agenzia delle Entrate fosse quella pronunciata inter partes della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 35/1/12, pronunciata il 19/9/2011 e depositata il 27/272012, oggetto del dibattito processuale.

Infondata è anche l’eccezione di tardività del ricorso, per decorso del termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, scadente il 27/7/2012, atteso che la sentenza in questione, depositata in atti, risulta essere stata notificata, in data 28/5/2012, alla Agenzia delle Entrate, su iniziativa del procuratore della allora appellante società, il ricorso per cassazione risulta consegnato all’Ufficio Postale, dalla difesa erariale, il giorno 26/7/2012, per la notifica ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 com’è ricavabile dal timbro-datario, ed il procedimento notificatorio ad opera dell’agente postale risulta essersi perfezionato il 3/8/2012, com’è ricavabile dall’avviso di accertamento recante la firma del consegnatario (il 31/7/2012, nei confronti dell’Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a.), trovando applicazione il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra parte (Cass. n. 9535/2013; n. 10693/2007).

Il secondo motivo, che per ragioni logiche va prioritariamente esaminato, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Si legge, infatti, nella impugnata sentenza che il credito tributario di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dall’Ufficio per la riscossione coattiva delle imposte IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2005, nasce da un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione alla dichiarazione modello UNICO 2006 presentata dalla società Pessolano, per omesso versamento delle imposte in questione.

La CTR, pertanto, non ha fatto altro che applicare il principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell’imposta, come si evince dai due commi precedenti) è “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d’imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata, ragion per cui il richiamo a questo articolo, contenuto nel precedente art. 54 bis, è fatto “ai sensi e per gli effetti”, che vengono parificati (obbligo di comunicazione) quando la dichiarazione risulta erronea in sede di controllo automatico. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, infatti, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4), cosicchè sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. n. 20431/2014; n. 8137/2012; n. 17369/2010; n. 26361/2010).

Mancando, quindi, in radice l’obbligo della comunicazione, è del tutto superfluo disquisire degli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull’atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza, in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, va cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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