Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21039 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2309-2008 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell’avvocato PICCININNO SILVANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCAGNINI MARIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 863/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 03/08/2007, r.g.n. 331/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato ILARIA MILIANTT per delega MARIO ZACCAGNINI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine, rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.M.M. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 3 agosto 2007, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di assegno ordinario di invalidità lavorativa nei confronti dell’INPS. Il ricorso è articolato in due motivi.
L’INPS si difende con controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato una memoria.
Con il primo motivo si denunzia falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 per aver la Corte ritenuto di escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per l’invalidità, sin dall’epoca della domanda amministrativa, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che li escludeva con un giudizio sulla situazione accertata al momento dell’accertamento peritale e non in retrospettiva.
Il motivo non riporta i passaggi della relazione peritale da cui si desumerebbe tale valutazione ed è quindi privo di autosufficienza.
Peraltro, la relazione è stata allegata per intero al ricorso e dalla stessa si desume che, con riferimento alle due malattie principali, neoplastica e cardiovascolare, tale valutazione venne formulata dal CTU, il quale escluse che il livello invalidante fosse stato raggiunto anche al momento della domanda amministrativa (relazione, pag. 13).
Con il secondo motivo si denunzia un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo costituito dallo stato di invalidità oltre i limiti di soglia rilevante ai fini del riconoscimento del diritto.
La motivazione non è insufficiente, perchè, con alcune opportune puntualizzazioni, rinvia ad una relazione peritale completa ed adeguata facendone proprio il contenuto.
Le critiche agli argomenti del CTU si risolvono in valutazioni di merito.
Nè appare fondata la censura di contraddittorietà della motivazione, che a sua volta, oltre che apodittica, si risolve in una censura prettamente di merito. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata la materia (previdenziale) e l’epoca di inizio del processo (Luglio 2003).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011