Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21038 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20745-2011 proposto da:

T.I. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI e ENZO MORRICO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

e contro

M.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.M. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDORI 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO OLIVA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

T.I. S.P.A., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 821/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2010, R.G. N. 1314/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CARLO GOZZI per delega orale ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato ANDREA RUSSO per delega UMBERTO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della

materia del contendere.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza n. 821 del 2010, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede laddove aveva riconosciuto a M.M., dipendente di T.I. inquadrato a far data dal (OMISSIS) nella qualifica di tecnico specializzato di rete, il superiore quinto livello del CCNL a far data dal giugno (OMISSIS), in relazione all’attività svolta presso l’ufficio legale di Napoli dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza, che poteva essere ricondotta a quella di assistente di attività specialistica; confermava altresì la sentenza di primo grado laddove aveva accertato che dopo il trasferimento presso l’unità operativa (OMISSIS), verificatasi nell'(OMISSIS), al ricorrente erano state affidate mansioni inferiori al livello di inquadramento nella Rete gestione operativa, e che successivamente, presso l’unità di (OMISSIS), era stato sostanzialmente privato dei compiti. Riconosceva un risarcimento pari al 20% della retribuzione per ogni mese di demansionamento per il periodo di adibizione alla funzione Rete gestione operativa e del 50% per il periodo di adibizione all’ufficio di (OMISSIS). Quanto al danno biologico – dovuto in quanto la consulenza tecnica aveva accertato una percentuale invalidante del 28% – ridimensionava il danno riconosciuto dal Tribunale in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, escludendo l’ulteriore maggiorazione del 20%; in difetto di specifica impugnazione, confermava la valutazione del danno morale, riconosciuto dal Tribunale nella misura del 40% del danno biologico, ed escludeva la liquidazione del danno esistenziale, in considerazione della natura satisfattiva dell’ulteriore liquidazione del pregiudizio patito.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. S.p.A., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso Massimo M., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

3. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. E’ stato depositato il verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale in data 11.1.2013, con il quale le parti hanno definito le reciproche posizioni riferite all’intercorso rapporto di lavoro del signor M., ivi ricomprendendo la pretesa azionata con la vertenza in oggetto e la regolamentazione delle spese processuali.

5. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

6. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera dl consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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