Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21038 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDIL GIFRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SARTORE ROMANO, FRACCHIA DAVID, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/05/2007 r.g.n. 959/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega LUIGI CALIULO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La EDIL GIFRA srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata l’8 maggio 2007, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata l’opposizione della società al precetto notificato dall’INPS il 18 dicembre 2004, per l’importo di 101.883,63 Euro, per contributi, sanzioni e spese.

Il tema controverso concerne la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo che stava a monte del precetto.

La Corte ha affermato che la notifica è conforme alle regole dettate dall’art. 145 c.p.c..

La società articola tre motivi di ricorso a sostegno della sua tesi della non legittimità di tale notifica. L’INPS si difende con controricorso.

Con il primo motivo la società assume che la sentenza della Corte avrebbe violato l’art. 145 c.p.c., gli artt. 46, 2082 e 2555 c.c.. Il quesito di diritto è: se, ai sensi di tali norme, “il riscontro del requisito di legge del reperimento presso la sede della persona giuridica della persona addetta al ritiro possa o meno essere ritenuto irrilevante ai fini del giudizio circa la validità della notifica e se, conseguentemente, il riscontro del mancato reperimento presso la sede conduca o meno alla invalidità/inesistenza della notificazione”.

Il presupposto del motivo è costituito dal fatto che la persona cui venne consegnato l’atto non si trovasse nella sede della società.

Tale circostanza viene prospettata come pacifica a pag. 12 del ricorso. Ma pacifica evidentemente non è se l’INPS fa rilevare (controricorso pag. 2) che nella relazione dell’ufficiale giudiziario si da atto del fatto che la notifica è avvenuta alla società “con sede in via (OMISSIS) ed ivi a mani di G.L. (persona non dipendente autorizzata al ritiro)” e che tale atto non è stato oggetto di querela di falso. Tutti i rilievi del ricorso fondati su di una rilettura della testimonianza della signora G. esulano dal giudizio di legittimità. Con il secondo motivo la società denunzia violazione degli artt. 121, 136, 137 e 145 c.p.c., nonchè 48 disp. att. c.p.c., ponendo il seguente quesito: se la ricezione della corrispondenza, posta o raccomandate, possa o meno ritenersi equipollente al concetto di ricezione della notificazione degli atti processuali di cui all’art. 145 c.p.c. e norme correlate e se conseguentemente, l’incarico di ricevere la posta possa ritenersi equipollente all’incarico di ricevere le notificazioni di atti processuali. La Corte nella sentenza afferma che se la notifica, come nel caso al suo esame, è avvenuta nella sede della società, sarà al più il destinatario a dover provare l’insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario. Afferma poi che “nel caso di specie la notifica è avvenuta all’indirizzo ove era la sede della società ed è stata curata appunto da G.L. che nella relata viene definita correttamente persona non dipendente autorizzata al ritiro”. I principi di diritto cui si è attenuta la Corte di merito sono corretti. In particolare si ricorda che Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010 ha affermato quanto segue.

“Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità”. Più specificamente, deve sottolinearsi che l’incarico di ricevere corrispondenza, posta o raccomandate, include anche quello di ricevere notificazioni ai sensi dell’art. 145. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001, ha rilevato che “Ai fini dell’accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall’imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla sede dell’impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario”.

Con il terzo motivo si denunzia invece un vizio definito di “insufficiente/omessa motivazione in ordine a punto decisivo e controverso del giudizio”, costituito dalla circostanza che la notificazione sarebbe avvenuta presso la sede della società e l’atto sarebbe stato ricevuto da persona che abita nello stabile.

Quest’ultimo motivo è inammissibile perchè la motivazione della Corte sul punto sussiste ed è sufficiente, mentre le critiche della società si risolvono in realtà in una richiesta di valutazione diversa della prova testimoniale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.030,00 (cinquemilatrenta/00) Euro, di cui 5.000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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